Approvato oggi in commissione Cultura del Senato un emendamento sottoscritto dai senatori De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes. L’emendamento 2.103 estende la possibilità di usufruire della carta dei docenti anche per i docenti supplenti fino al 30 giugno.

L’incremento del fondo è previsto di circa 40 milioni di euro limitato all’anno 2020, in accordo con la legge 107 che si prevede lo stanziamento di fondi attraverso la cosiddetta carta del docente, un bonus in grado di far acquisire formazione attraverso corsi di aggiornamento di enti certificati al MIUR e PC e tablet.

Particolarmente interessante risulta essere questo emendamento dove i precari finalmente possono utilizzare l’importo di €300 annuo per acquisti di libri digitali e riviste, la carta del docente non è retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.

Cosa è possibile acquistare con la carta del docente

Finalmente anche i docenti a tempo determinato avranno il bonus per l’acquisto di corsi di formazione e materiale hardware e software. Vediamo nello specifico quali sono gli acquisti che possono essere fatti: con la carta del docente si possono acquisire dunque riviste, ingressi all’interno dei musei, biglietti per eventi di tipo culturale, ma anche accessi a teatri e cinema. Per la formazione è possibile usare la carta dei docenti ai precari per le iscrizioni a Master e corsi universitari e comunque corsi di aggiornamento rivolti alla specifica attività di docenza svolti presso enti accreditati al Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca.

E’ possibile anche attraverso la piattaforma Amazon visualizzare molti prodotti tra personal computer, Tablet e dispositivi per la connettività.

Emendamento carta dei docenti per i precari

Emendamento 2.103 – De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis) Il fondo di cui all’articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di euro 40 milioni limitatamente per l’anno 2020.

6-ter) Le risorse di cui al comma 6-bis) sono destinate a istituire la carta elettronica per sostenere l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che possiede un contratto a tempo determinato con termine finale non anteriore al 30 giugno 2020. La Carta, dell’importo nominale di euro 300 annui, può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis), nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 2, dopo le parole. «oneri per la finanza pubblica» aggiungere le parole: «salvo quanto previsto dai commi 6-bis e 6-ter dell’articolo 2».