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COMUNICATO STAMPA 21.2.2017

RIPRISTINATA LA LEGGE E SCONFITTA L’ARROGANZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLE OOSS CONFEDERALI MONOPOLISTE CONNIVENTI: CONCESSO AL SEGRETARIO NAZIONALE UNICOBAS IL DISTACCO A CARICO DEL SINDACATO
Alla fine di una causa tutta in atti, sostenuta per l’Unicobas dall’Avvocato Giovanni Angelozzi, è il Magistrato, Dott.ssa Donatella Casari del Tribunale di Roma (Sentenza di accoglimento totale, n. cronol. 129913/2016 del 20/12/2016, RG n. 36524/2016), a chiarire l’entità della discriminazione posta in essere da anni verso il sindacalismo di base con la negazione di un diritto elementare sancito dallo Statuto dei Lavoratori.

L’aspettativa a carico del sindacato è un diritto indisponibile sancito appunto dalla L.300/1970, fruibile da tutte le organizzazioni dei lavoratori.

Ma dal 1998 l’aspettativa veniva proditoriamente negata ai sindacati di base da un semplice ‘contratto nazionale quadro’ concordato fra lo stato (tramite l’Aran) e le organizzazioni ‘maggiormente rappresentative’, Cgil, Cisl e Uil in primis, le quali, in pieno conflitto d’interessi, hanno così ottenuto l’anticostituzionale esclusione di qualunque altro sindacato. Però un accordo pattizio non può certamente subornare una legge.

Non servono commenti ulteriori, basta leggere la Sentenza, solo la seconda in Italia (cfr. Sdb contro Comune di Milano, 6.6.2000).

Il Giudice afferma: “Il ricorrente, titolare di cattedra presso l’Istituto Comprensivo di Via Maffi di Roma, ha lamentato l’illegittimità del comportamento datoriale di diniego di aspettativa sindacale non retribuita ex art.31 L.300/70 richiesta con nota del 24.6.2016 per il periodo dall’1.9.2016 al 31.8.2017 in qualità di Segretario Nazionale Unicobas Scuola. Il Ministero (…) richiamando nota dell’ ARAN n.6417 del 25.7 .2005, ‘considerato il carattere inderogabile dell’art.50 D.Lgs.l65/2001 ed a conferma del contenuto dell’art.12 CCNQ 7.8.1998’, rigettava la domanda con missiva non datata né riportante numero di protocollo a firma del Vice Capo Gabinetto.

Ai fini dell’invocata tutela, ex art.700 c.p.c., del diritto vantato dal ricorrente occorre verificare la contemporanea sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Quanto al fumus, viene nella fattispecie in esame il testo dell’art. 31 L.300/70 secondo cui: ‘i lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali’. Le motivazioni della sentenza sono esemplari e smontano ogni opposizione.

Fra l’altro va ricordato che in questo Paese delle banane, la norma dello Statuto dei Lavoratori sul distacco a carico del sindacato viene applicata nel settore privato anche ai sindacati di base, perché il ‘contratto’ sui distacchi vale solo per il settore pubblico.

Significativo il fatto che il Miur, senza rendersi conto di questa palese disparità di trattamento che da sola basterebbe a qualificare come anticostituzionale proprio quel contratto, abbia portato a sostegno della tesi discriminatoria una presunta inapplicabilità della L. 300/70 sul punto, per quanto attiene al pubblico impiego.

 

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Il Giudice smonta totalmente questa tesi: “Ha avuto modo di chiarire in materia il giudice di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 9567 del 09/05/2005 – Sez. L, Sentenza n. 15135 del 05/08/2004) come ‘I rappresentanti sindacali appartenenti ai sindacati di dipendenti degli Enti Pubblici (…) sprovvisti della rappresentatività necessaria per partecipare alla contrattazione nazionale godono anch’essi dei benefici previsti dall’art.31 della legge n.300 del 1970, secondo cui i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, in quanto le norme dello statuto dei lavoratori, non escluse quelle sulle garanzie e prerogative sindacali, sono di generale applicazione anche nel rapporto di pubblico impiego.

Né risulta irragionevole l’attribuzione senza limite della prerogativa in questione ai dirigenti delle associazioni non rappresentative, atteso che nessun limite è previsto neanche per i dirigenti di quelle rappresentative’ (art. 12 CCNQ de17 agosto 1998).

Ed infatti non è dubitabile che l’art.31 cit., collocato al di fuori del titolo 3° dello Statuto relativo alla attività sindacale ed alle prerogative sindacali delle associazioni sindacale indicati dall’art. 19 (come modificato dal referendum popolare del 1995), è norma applicabile a tutti i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali, anche se rappresentanti di sindacati non rientranti tra quelli definiti dall’art. 19 (associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicabili nell’unità produttiva), ed è norma certamente di carattere imperativo (in quanto attinente a diritti indisponibili) e quindi non derogabile dalla contrattazione collettiva.

Trattasi infatti di un diritto riconosciuto a tutela della libertà sindacale del lavoratore ed alla libera esplicazione delle relative attività, costituzionalmente garantito (cfr. artt. 39 e 51 Cost.), che non è suscettibile di limitazioni o discriminazioni.
Né può ritenersi il contrario sulla base della normativa dettata specificamente per il rapporto di lavoro pubblico ex art.50 D. Lgs. 165/2001 (già art. 54, commi da l a 3 e 5 del D. Lgs. n. 29 del l993, come modificati prima dall’art.20 del D. Lgs n.470 del 1993 poi dall’art.2 del decreto legge n.254 del 1996, convertito con modificazioni dalla L. n.365 del 1996, e, infine, dall’art. 44, comma 5 del D.Lgs n.80 de1 1998).
Dispone l’art.50 cit. al comma l che ‘Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43’.

Prosegue ai comma 2 precisando che ‘La gestione dell’accordo di cui al comma l, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni’.

 

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Il Giudice di legittimità ha infatti chiarito che la norma in questione persegue l’obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione delle prerogative sindacali preesistenti nel settore pubblico, ma non costituisce disposizione idonea a deroga all’art.31 cit., così dovendosi interpretare la normativa citata alla luce del principio di libertà sindacale di cui all’art. 39 Cost. (Cass. n.9567/2005).
Per analoghe ragioni ed a fortiori, considerata la gerarchia delle fonti, non può ritenersi avere efficacia derogatoria dell’art. 31 cit. l’art.12 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali secondo cui ‘I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato’.
Ne consegue la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di diniego che a tali norme si è richiamato (…). P.Q.M. Dichiara il diritto del ricorrente a fruire dell’aspettativa richiesta per il periodo dall’1.9.2016 al 31.8.2017 e per l’effetto l’illegittimità del provvedimento di diniego in atti;
condanna il Ministero convenuto alla refusione a controparte dei compensi della presente fase liquidati in complessivi €1.500,00”. La sentenza non ha incontrato opposizione, ed è passata in giudicato.
Va segnalato che chi scrive, in passato, ha trascorso più di un decennio con la seguente organizzazione della giornata: assemblea sindacale alle 8.00 di mattina da un capo all’altro della capitale, ingresso in servizio alle 12.30 per il tempo pieno, con 22 ore di insegnamento frontale a settimana più due di programmazione fisse ed una media di 28 ore di presenza a scuola (riunioni comprese), uscita sempre alle 16.30 almeno, lavoro serale presso la sede del sindacato, ritorno a casa verso le 22.00 e ‘ripartenza’ alle 7.00 la mattina successiva, per cinque giorni su sette per tutto l’anno scolastico.

Lo devo ricordare a quei colleghi (spesso ‘autoconvocati’ Rsu della Cgil) che sottolineano continuamente di ‘aver appena finito il Collegio dei Docenti’, prima di iniziare un intervento in qualche pubblica iniziativa, per poi affermare scioccamente che i sindacati (ed i ‘sindacalisti’) sarebbero ‘tutti uguali’: costoro (che, sempre muti sull’assenza di democrazia sindacale e pur protetti dal ‘sindacatone’ di appartenenza credono di essere un ‘unicum’ al mondo) non sanno nulla di quanto costi davvero fare la propria parte in un sindacato di base!
Va aggiunto che la lotta non è finita. L’Unicobas prosegue la battaglia per abbattere la vergognosa legge Bassanini sulla ‘rappresentanza sindacale’, piegata in Italia a regole stalino-fasciste con un meccanismo elettorale farsesco che impedisce la presentazione di liste nazionali, imponendo unicamente liste sui posti di lavoro e delegando alle OOSS concertative le scelte di rito.

Così, nella Scuola (8.400 sedi centrali), CGIL, CISL, UIL, SNALS e Gilda (titolari per legge delle decisioni sulle modalità elettorali) impongono la presentazione di una lista per istituto. Più sono le liste da presentare, più difficile è presentarne, meno liste si presentano, meno voti si possono raccogliere.
Vengono peraltro elette “Rappresentanze Sindacali Unitarie” unicamente nei luoghi di lavoro, titolate a trattare solo su questioni minimali, sulla falsa riga di contratti nazionali e provinciali decisi dai rappresentanti nominati dalle burocrazie sindacali senza alcun controllo elettivo.

Tanto i firmatari di contratto hanno comunque titolo alle contrattazioni decentrate (anche a voti zero!). Al tempo stesso, questa legge nega a priori ogni strumento di sostegno (persino i permessi sindacali), mentre i sindacati di stato possiedono nel pubblico impiego un esercito di circa 4.000 “distaccati” retribuiti appieno a carico della tassazione generale.
All’Unicobas (ed ai sindacati di base) viene negato dall’Ottobre ’99 persino il diritto di tenere assemblee in orario di servizio in qualsiasi scuola (anche dove abbiamo 50 iscritti con trattenuta alla fonte su 100 fra docenti ed ata).

Finanche negli istituti dove, avendo presentato una lista, abbiamo una o più RSU elette. Ancora una volta in aperta violazione di quanto stabilisce lo Statuto dei Lavoratori, che assegna la facoltà di indire assemblee in orario di servizio alle Rappresentanze ‘singolarmente o disgiuntamente’ (RSA alle quali, per effetto del D.L.vo 29 / 93, sono subentrate le RSU con medesimi diritti).

Quest’altra vergogna, vera e propria opera di regime statuita per contratto dalle OOSS firmatarie, è stata sanzionata dalla Magistratura con almeno 25 sentenze di condanna per comportamento antisindacale in capo ai dirigenti scolastici responsabili del diniego opposto all’Unicobas relativamente all’indizione di un’assemblea in orario di servizio, ma viene reiterata di contratto in contratto.
Così le OOSS “non rappresentative” non possono fare campagna elettorale né trovare i candidati ed i sottoscrittori necessari a presentare le liste (non potendo presentare il proprio programma prima delle elezioni persino laddove si sono trovati candidati e si presenti una lista).

La cosa è persino ridicola, visto che la somma delle firme richieste per validare le liste raggiunge numeri strabilianti (nella scuola occorrerebbero 40.000 presentatori, più dei voti richiesti per raggiungere il 9.5% nel settore e quasi quanto è necessario per proporre al Parlamento una legge di iniziativa popolare).

 

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Si tratta di numeri congrui per le singole unità amministrative (2% degli aventi diritto), ma assolutamente improponibili nell’ottica di una sommatoria nazionale. Sarebbe come se – nelle elezioni politiche – i partiti fossero obbligati a presentare una lista per ogni seggio elettorale, dovendo così raccogliere almeno 600.000 firme per coprire tutto il territorio nazionale. Infine, per favorire i sindacati pronta-firma, è stato inventato un meccanismo ulteriore, assolutamente indecente.

Si tratta della cosiddetta “media”: il 5% non viene infatti calcolato più sui voti o sugli iscritti, ma facendo media fra i due parametri. In tal modo la soglia sul dato elettorale sale automaticamente, dovendo i sindacati nuovi compensare la ovvia carenza di iscritti a fronte di sigle la maggioranza delle quali esistono da almeno quarant’anni.
Se si fosse adottato qualcosa di simile per accedere al Parlamento si sarebbe gridato al colpo di stato, anche perché così non si consentirebbe di fatto la nascita di alcun nuovo partito. Nessuno accetterebbe mai il computo spurio fra voti ed iscrizioni elevato a regime.

Significativo è che il 10% dei sindacalizzati (35% della categoria) equivale alla metà esatta del 10% sui votanti (che superano il 70% nelle elezioni RSU), utile ad un sindacato di nuova formazione (e se non il 10%, a causa della necessità di ‘fare media’, sarà l’otto o il 9%).

In tal modo, CGIL, CISL e UIL, che in decenni si sono garantite comunque il 10% dei sindacalizzati, restano “rappresentative” anche se non raccolgono voti!
I sindacati che non raggiungono tali folli parametri vengono privati di ogni diritto e spazzati via persino dal piano decentrato, anche se, come l’Unicobas Scuola, possiedono il 5% delle deleghe nell’ambito di numerose province e regioni.

A Roma, ad esempio, nelle ultime elezioni per il CSPI del 2015 (su lista nazionale e con diritto d’assemblea per soli 15 giorni di campagna elettorale), l’Unicobas ha raccolto il 10% dei voti, dai 400 ai 600 (2,5%) voti in più di CISL, UIL e Gilda. Un sindacato può anche avere il 60% delle deleghe su base provinciale e non essere ammesso a nessuna trattativa decentrata.
In Italia si dibatte molto di federalismo, ma persino il federalismo è stato espunto dalla democrazia del lavoro. Una norma del genere, traslata in politica, per i partiti che non possedessero da Canicattì a Bolzano un quorum nazionale calcolato sul 5% di media fra voti ed iscritti (sic!), ne produrrebbe non solo l’esclusione dal Parlamento, ma anche da ogni consiglio regionale, provinciale, comunale o municipale e, di concerto, da ogni accesso alla RAI, da ogni permesso per fare propaganda, manifestare, tenere comizi ed ottenere qualsivoglia rimborso elettorale, visto che in campo sindacale viene negato qualsiasi diritto.
Stefano d’Errico (Segretario Nazionale Unicobas)

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