DOCENTI SOSTEGNO COSTRETTI AD INTERROMPERE IL LAVORO DI INCLUSIONE.
In questo anno scolastico sono arrivate in redazione diverse segnalazioni di docenti specializzati sul sostegno che sostituiscono colleghi curriculari.
Infatti facciamo notare che in questo caso il docente di sostegno nelle ore di supplenza non ricopre il proprio ruolo diventando di fatto un docente curriculare e indi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione.
Tale procedura è illegittima, perché, come specificato dal Miur nelle Linee guida sull’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità, l’insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione.
Rammentiamo che l’art.13 comma 6 della legge 104/92 “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”, ma nel contempo afferma che “in presenza dell’alunno con disabilità, mai il docente di sostegno può essere utilizzato per la sostituzione di un collega assente”.
Infatti è stato ribadito con la Nota ministeriale n. 9839 del 08/11/2010 che richiama l’attenzione “sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.
Nel caso di assenza dell’alunno disabile, non abbiamo un concreto indirizzo in merito, ma spesso il dirigente valuta di caso in caso, dove spesso si preferisce applicare “alla lettera” la norma che vieta comunque l’utilizzo del docente di sostegno per supplenze brevi anche in caso di assenza dell’alunno assegnatogli, ma non sono poche le decisioni in cui si applica la dicitura “salvo situazioni eccezionali”, per usufruire di sostituzioni di docenti curriculari con docenti di sostegno, solo nel caso lo studente disabile sia assente e quindi, la supplenza non rechi alcun danno a quest’ultimo.