NON ESISTONO 2 DOMANDE
L’articolo 19 comma 5 e l’articolo 21 comma 10 del CCNI Comparto scuola, sottoscritto in data 11/04/2017, prevedono per il personale docente che l’eventuale nuova domanda di trasferimento presentata in caso di dichiarazione di soprannumerarietà nella scuola di titolarità, sostituisca integralmente quella precedente . Quest’anno infatti il CCNI non ha previsto due distinte domande di trasferimento, l’una su base provinciale, l’altra su base interprovinciale come avvenuto in passato. Pertanto i docenti in servizio in altre province che abbiano prodotto domanda di mobilita’ per rientrare nella propria provincia di residenza, non dovranno presentare domanda di trasferimento condizionata da soprannumerari se non intendono annullare la domanda di trasferimento contenente le preferenze interprovinciali. Qualora non fosse accolta la domanda volontaria, i docenti saranno trasferiti d’ufficio nell’ambito di attuale titolarità.
Le preferenze saranno esprimibili solo da parte del personale ATA come indicato nell’art. 45 CCNI 2017/ 2018 “il personale individuato quale soprannumerario, che presenti domanda condizionata al permanere della condizione di soprannumerarietà può indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quello di titolarità purchè prima di queste esprima tra le preferenze anche il codice relativo all’intero comune di titolarità ovvero distretti sub-comunali”.
Per i docenti soprannumerari resta ferma la novità delle cinque scuole e dieci ambiti per un totale di 15 preferenze.
Preciso che le preferenze come sempre le esprimeranno soltanto gli ata, per i docenti vale la novità delle 5 scuole e poi gli ambiti, anche i soprannumerari dovranno attenersi a questa regola.
Avv. De Lorenzo Valeria