“Formazione obbligatoria anche per il Personale Scolastico sulla Sicurezza del Lavoro”

Il 21 Dicembre 2011, sono stati approvati due accordi tra Stato e Regioni sulla Formazione per la Sicurezza di Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro.

I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e l’ammontare delle ore di formazione necessari ad ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo.

Per i Lavoratori Scolastici, si avrà il seguente carico di Ore:

Formazione Generale

  • 4 Ore: anche in E-Learning;

Formazione Specifica

  • 4 Ore: per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di basso rischio;
  • 8 Ore: Per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di medio rischio;
  • 12 Ore: Per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di alto rischio.

Ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 81/08:

“sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione”.

Logico quindi, che nelle istituzioni scolastiche rientrano:

L’articolazione dei percorsi formativi dei lavoratori e dei soggetti di cui all’Art. 21, comma 1 del D.Lgs. N. 81/08, la durata del Modulo Generale non deve essere inferiore alle Ore 4, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Ecco le tematiche rientranti in suddetto Modulo Generale:

  • Concetti di Rischio;
  • Danno;
  • Prevenzione;
  • Protezione;
  • Organizzazione della Prevenzione Aziendale;
  • Diritti, Doveri e Sanzioni per vari Soggetti Aziendali;
  • Organi di Vigilanza, Controllo ed Assistenza.