“Formazione obbligatoria anche per il Personale Scolastico sulla Sicurezza del Lavoro”
Il 21 Dicembre 2011, sono stati approvati due accordi tra Stato e Regioni sulla Formazione per la Sicurezza di Lavoratori, Dirigenti e Datori di Lavoro.
I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e l’ammontare delle ore di formazione necessari ad ogni singolo ruolo per adempiere al proprio obbligo formativo.
Per i Lavoratori Scolastici, si avrà il seguente carico di Ore:
Formazione Generale
- 4 Ore: anche in E-Learning;
Formazione Specifica
- 4 Ore: per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di basso rischio;
- 8 Ore: Per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di medio rischio;
- 12 Ore: Per lavoratrici/tori delle aziende dei settori della classe di alto rischio.
Ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 81/08:
“sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione”.
Logico quindi, che nelle istituzioni scolastiche rientrano:
L’articolazione dei percorsi formativi dei lavoratori e dei soggetti di cui all’Art. 21, comma 1 del D.Lgs. N. 81/08, la durata del Modulo Generale non deve essere inferiore alle Ore 4, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Ecco le tematiche rientranti in suddetto Modulo Generale:
- Concetti di Rischio;
- Danno;
- Prevenzione;
- Protezione;
- Organizzazione della Prevenzione Aziendale;
- Diritti, Doveri e Sanzioni per vari Soggetti Aziendali;
- Organi di Vigilanza, Controllo ed Assistenza.