Lo studio legale Fasano ha ottenuto una importante vittoria sul foro di Napoli

In composizione collegiale che con provvedimento n. 17959/2017 del 29/08/2017 RG n. 17499/2017, pubblicato in data 20 settembre 2017 ha così statuito:

“Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108). In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione ” e che “il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari Inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Al avviso del Tribunale il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l’equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali. Invero a sostegno del contrario assunto non può invocarsi il disposto degli artt 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre- ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate ” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari parificate . L’ art 1 bis dl 250/’05, disciplinando il fenomeno di successione tra istituti giuridici, ha espressamente previsto che “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi 1, Il e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”.

Ne consegue che la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall’art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie.

Alla luce di quanto esposto, dichiarata la nullità della previsioni contrattuali che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, deve ordinarsi all’Amministrazione resistente di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento, nella misura prevista dal CCNl sulla mobilità 2016/2017 per il servizio statale, del punteggio per il servizio preruolo prestato presso l’Istituto Paritario Modigliani per gli anni dal 2003/2004 al 2014/2015.”.