Dopo i cambiamenti con le riforme, bisogna fare un po’ di chiarezza
Grazie alle riforme, specificamente al decreto legislativo n. 377, si è estinto qualche dubbio sulla fase transitoria prevista dalla legge n.107/2015.
Ricordiamo che la fase transitoria, traghetterà i docenti precari della II e III fascia delle graduatorie di istituto alla stabilizzazione.
Ma dopo tutte queste riforme, bisogna fare un po’ di chiarezza su alcuni argomenti fondamentali come: Tirocinio Formativo, Docenti Abilitati e Graduatorie ad Esaurimento.
Tirocinio Formativo Attivo
In attesa dell’entrata in vigore del nuovo sistema, può essere indetto un concorso di Tirocinio Formativo Attivo, per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.
Il TFA III ciclo, potrà essere attivato soltanto per le classi di concorso e posti privi di aspiranti, presenti però nelle graduatorie ad esaurimento. (In quanto esaurite)
Docenti Abilitati Normativa Previgente
Per i Docenti Abilitati, è riservata una quota di posti nell’ambito del concorso, per accedere ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado.
I docenti abilitati, concorrenti per i posti riservati, nell’ambito della procedura concorsuale non svolgeranno la prova scritta, ma solo quella orale.
I docenti abilitati (e/o specializzati nel sostegno), che vinceranno il concorso, saranno esonerati dalla frequenza del corso ai fini del conseguimento del diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario. (Diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica, per i docenti di sostegno)
Tali docenti, accederanno direttamente al secondo anno del percorso triennale di formazione e tirocinio.
Qualora gli stessi abbiano prestato per almeno 36 mesi, verranno ammessi direttamente al terzo anno del citato percorso.
L’abilitazione posseduta, dovrà essere attinente alla classe di concorso per cui si concorre.
Docenti inseriti in III fascia della GDL con 36 mesi di servizio
Ai docenti che sono inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia, con almeno 36 mesi di servizio, sarà riservata:
una quota di posti nell’ambito concorsuale, per accedere ai ruoli della scuola secondaria di I e II grado.
I docenti di III fascia, con almeno 36 mesi di servizio, concorrenti per i posti riservati, diversamente dai colleghi abilitati, dovranno svolgere sia la prova scritta sia quella orale.
Nel caso di superamento del concorso, i suddetti docenti, saranno tenuti a conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario;
saranno esonerati dalle attività del secondo anno di contratto, essendo ammessi direttamente al terzo anno.
Nel caso di superamento del concorso, i suddetti docenti, sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario;
saranno esonerati dalle attività del secondo anno di contratto, e saranno ammessi direttamente al terzo anno.
Graduatorie ad Esaurimento
La fase transitoria richiama, a differenza delle GaE, per quanto previsto dal comma 105 della legge n. 107/2015, secondo cui esse saranno utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo, fino al loro esaurimento. (L’altro 50% alle GM del concorso, è disciplinato dall’articolo 3 dello schema di decreto)
Legge 107/15, comma 105:
“A decorre dal 1 settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”
Schema di decreto, articolo 17/8:
“Sino al loro esaurimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50% dei posti di cui all’articolo 3, comma 2, è coperto attualmente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) legge 29 dicembre 2006, n. 296.”
L’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 17 sopra descritto, è prevista dall’ A.S. 2020/2021.