Dalla valutazione diagnostico-funzionale, all’elaborazione del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato)

La riforma sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n.378), apporterà diverse novità per il Sostegno:

  • percorso di formazione dei docenti;
  • i ruoli ricoperti;
  • il piano che porta all’attribuzione di sostegno;
  • vari documenti utili attinenti ad un allievo affetto da disabilità.

In questo articolo, ci concentreremo sui “Documenti utili attinenti ad un allievo affetto da Disabilità”:

tali documenti hanno lo scopo di accompagnare tale alunno, nel suo percorso scolastico e sociale, una volta accertato il grado di disabilità.

La Riforma. introduce un nuovo documento: La valutazione Diagnostico-Funzionale, e conferma il Piano Educativo Individualizzato e il Progetto Individuale. (Basato su richiesta della Famiglia)

VALUTAZIONE DIAGNOSTICO-FUNZIONALE

La Valutazione Diagnostico-Funzionale, sostituisce la diagnosi Funzionale e il profilo Dinamico-Funzionale. (Art 5 Schema Decreto)

A tal fine, all’art. 12 della Legge n.104 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’art. 3, fa seguito una valutazione Diagnostico-Funzionale, di natura Bio-Psico-Sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che è parte integrante del progetto individuale di cui all’art. 14 della legge 8 novembre 2000, n.328”;

  1. i commi 6,7 e 8 sono soppressi.

I suddetti commi soppressi dell’art. 5 della legge n.104/92, indicavano:

  • I soggetti preposti alla verifica del profilo Dinamico-Funzionale;
  • I compiti delle unità sanitarie locali;
  • I periodi di aggiornamento del profilo.

I criteri, saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Salute d’intesa con il MIUR, MIEF, Ministero del Lavoro, Ministero per gli Affari Regionali e le autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto dovrà essere emanato entro 90 Giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La suddetta Valutazione, è redatta dalla Commissione Medica che, accertata la condizione di disabilità, provvederà ad integrare un Terapista Riabilitativo, un Operatore Sociale e un Docente, con competenze in materia di Disabilità. (Nominato dall’USR tra i docenti impegnati in progetti di rilevanza culturale e didattica, previsti dalla legge 107, art. 1, comm. 65)

L’integrazione della Commissione, sarà possibile nell’ambito delle risorse disponibili, quindi senza aggravio di spesa.

Va sottolineato, che le Commissioni mediche per l’accertamento della disabilità in età evolutiva dell’alunno, sono state modificate dallo schema di decreto:

esse saranno costituite da:

  • Medico Legale; (Assumerà la Presidenza)
  • Pediatra;
  • Neuro-Psichiatra infantile;
  • Medico INPS. (Art. 6/1).

Evince dal testo:

“Nel caso in cui, gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n.295, siano composte da un medico specialista in Medicina Legale, che assuma funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra specialisti in Pediatria e l’altro tra specialisti in Neuro-Psichiatria Infantile.

Le commissioni, sono obbligatoriamente integrate da un medico INPS, come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n.111, art.19, comma 11”.

La Valutazione Diagnostica sarà aggiornata al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell’Infanzia. (Anche ogni qual volta risulterà necessario)

 

PROGETTO INDIVIDUALE

Il Progetto Educativo Individuale, non costituisce novità, in quanto essendo già previsto dalla legge n.328/2000 (art. 14):

  1. Per la piena integrazione delle persone disabili (art. 3, 5 febbraio 1992, n.104), nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi di istruzione scolastica o professionale del lavoro, i comuni predispongono, su richiesta dell’interessato, un Progetto Individuale, secondo quanto stabilito dal comma 2.

 

  1. Nell’ambito delle risorse disponibili, di cui gli art. 18/19, il suddetto progetto comprende, oltre alla valutazione Diagnostico-Funzionale: Prestazioni di cura e Riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale – Servizi alla persona, a cui provvede il comune in forma diretta – Misure economiche necessarie al superamento di condizioni di Povertà, emarginazione ed esclusione sociale. (Nel progetto individuale sono definiti sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare)

Il progetto, dunque, è redatto a richiesta familiare documentata, oltre alla situazione di disabilità, servizi economico-sociali e sanitari, di cui fruisce la persona disabile al fine di una piena reintegrazione sociale.

L’individuazione e quantificazione dei servizi, avviene sulla base della valutazione Diagnostico-Funzionale.

Il Progetto Individuale, è redatto dall’Ente Locale, come evince dall’art.7, comma 2 lett. C):

“Trasmissione della documentazione a cura dei genitori, all’istituzione scolastica, nonché al competente Ente Locale, ai fini della elaborazione del Piano Educativo Individualizzato di cui all’art. 11, e del Progetto Individuale ove richiesto dai genitori”.

Art.14, della legge n.328/2000, prevede che i Comuni elaborino il Progetto Individuale d’intesa con le unità sanitarie locali.

Il P.E.I. risulta integrante del Progetto Individuale (art. 9):

“Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è parte integrante del Progetto Individuale. A tal fine, all’art. 14, comma 2, legge 8 novembre 2000, n.328, dopo le parole Valutazione Diagnostico-Funzionale, si sono aggiunte le seguenti: Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni Scolastiche”.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il P.E.I., è elaborato e approvato dai docenti contitolari, oppure dall’intero consiglio di classe: tenendo in considerazione la certificazione e la valutazione Diagnostico-Funzionale, nonché Progetto Individuale.

Alla redazione P.E.I. collaborano anche i genitori e Operatori Socio Sanitari (O.S.S.).

Il Piano Educativo Individualizzato, riguarda l’inclusione in ambito scolastico, e riguarda specialmente i seguenti argomenti:

  • Apprendimento;
  • Socializzazione;
  • Comunicazione;
  • Interazione;
  • Ambiente di Apprendimento.

Il piano individua, gli strumenti per il concreto svolgimento dell’assistenza a persone affette da disabilità.

ATTO PARLAMENTARE