Secondo l’orientamento adottato, non viene accolta la richiesta di partecipazione alle prove scritte con riserva.
I MOTIVI DEL RIGETTO
Considerato
– che l’accoglimento dell’istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);
– che, prima facie, le censure afferenti l’illogicitàdell’art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;
– che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;
– che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui “Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame – relative all’erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua – la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l’errore che l’Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell’Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell’attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità” (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).
In altri termini, l’individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l’indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo – in maniera non consentita – la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.
Ne deriva, quindi, che tali censure – essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall’Amministrazione – non possono che ritenersi prive di pregio.
Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l’illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “l’erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand’anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati” (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l’ eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull’esito della prova.
– che, inoltre, non può dedursi l’illogicità della fissazione del termine di svolgimento delle prove perché coincidente con altre attività dei concorrenti né che entro lo stesso termine alcuni partecipanti fossero impegnati in commissione di esami di stato o nella normale attività didattica, posto che non si può individuare con certezza un momento nel quale detta attività non sia in concreto espletata, al fine di definire le date ottimali per lo svolgimento della prova.
Ritenuta l’insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l’ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.
ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 10893 del 2018