PERSONALE ATA
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO
DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE
Con Decreto Ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017 si è aperta la procedura di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA.
Dalla lettura del bando si evince che il servizio prestato, come personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere), nelle scuole paritarie è ridotto della metà rispetto al servizio prestato nelle scuole statali. Infatti, al personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere) che ha prestato servizio nella scuola statale gli viene attribuito un punteggio pari a 0,50 per ogni mese di servizio quindi per un totale di 6 punti per ogni anno di servizio, mentre al personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere), che ha prestato servizio nelle scuole paritarie gli viene attribuito un punteggio pari a 0,25 per ogni mese di servizio quindi per un totale di 3 punti per ogni anno di servizio.
Nel bando, infatti, si legge che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto della metà”.
Si palesa, pertanto, una disparità di trattamento dei lavoratori violando in questo modo principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, avvantaggiando ingiustamente il personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere) che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie.
Non si concepisce, infatti, perché il punteggio dei docenti che lavorano nelle scuole paritarie è uguale al punteggio che viene attribuito ai docenti che prestano servizio nelle scuole statali, mentre il punteggio del quello del personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere) è ridotto alla metà.
SCOPO DEL RICORSO
Da come si può evincere dal paragrafo precedete, lo scopo del ricorso è quello di far ottenere al personale ATA (assistente amministrativo collaboratore scolastico cuoco guardarobiere infermiere) che ha prestato servizio nelle scuole partitarie un punteggio uguale al personale che ha prestato servizio come personale ATA nelle scuole statali.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare al ricorso tutti coloro che hanno prestato servizio come personale ATA (assistente amministrativo, collaboratore scolastico, cuoco, guardarobiere, infermiere) nelle scuole paritarie a prescindere dal periodo temporale.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO
Per poter partecipare al ricorso è necessaria la seguente documentazione:
- Carta identità e codice fiscale
- Copia inviata della Domanda ATA
- Certificato Di Servizio
- Modello ISSE
- Stato di famiglia
- Mandato Firmato in originale in duplice copia (clicca qui per scaricare)
- Scheda Dati Ricorrente (clicca qui per scaricare)
MODALITA’ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE AL RICORSO
Per la partecipazione al presente ricorso è necessario che tutta la documentazione, indicata al punto precedente, venga anticipata (scansionando tutti i documenti) all’indirizzo mail indicato al punto successivo e poi inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle Graduatorie di Istituto ATA PROVVISORIE all’indirizzo indicato al punto successivo.
INDIRIZZO DOVE INVIARE LA DOCUMENTAZIONE
La documentazione scansionata deve essere inviata al seguente indirizzo mail: ricorsi@notiziescuola.it
La documentazione cartacea deve essere invece inviata al seguente indirizzo:
Redazione NotizieScuola.it (Ricorso ATA)
Via Virginia Woolf n. 16
80147 – Napoli
COSTI DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione al ricorso, che comprende tutto il primo grado di giudizio fino alla sentenza di merito, è da bonificarsi direttamente all’Avv. Francesco Arianna:
- Per ricevere tutte le info inviare una mail a ricorsi@notiziescuola.it, le risponderemo con tutta la documentazione necessaria e costo di partecipazione.
AUTORITÀ ADITA
Ricorso ordinario al Giudice Ordinario in Funzione di Giudice del Lavoro
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
Con la Legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”.
La predetta L. 62/2000 impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).
Il D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.
Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l’attribuzione di un minor punteggio al personale ATA delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.
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