Quanto pesa l’interesse al mantenimento del precariato, più di un diritto di un alunno diversamente abile ad usufruire di un percorso formativo di qualità con personale specializzato di ruolo?

La continuità didattica non si limita alla riconferma di uno stesso docente, ma è il risultato di un percorso didattico-educativo organico e graduale che valorizza le potenzialità individuali e contribuisce a svilupparle “ciò esige, da parte della scuola, la capacità di porsi in continuità e in complementarità con le esperienze che il bambino compie nei suoi vari ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo…. E’ quindi necessario prestare attenzione alla coerenza degli stili educativi e dar luogo, in base a precisi criteri operativi e in direzione sia orizzontale che verticale, a raccordi che consentano alla scuola di fruire, secondo un proprio progetto pedagogico, delle risorse umane, culturali e didattiche, presenti nella famiglia e nel territorio, e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dalle associazioni e dalla comunità.” Titolo 2 punto 4 degli Ordinamenti delle Attività Educative della Scuola Materna ( D.M. 3.6.1991). “La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità” (D.M. 16.11.1992 e la C.M. n. 339/9).

La continuità didattica che è uno degli strumenti per la piena realizzazione del diritto allo studio, non può essere dunque intesa come la possibilità dei “docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico di ricevere ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato” come previsto all’articolo 14 del summenzionato D.lgs. 66/2017” La continuità didattica è un diritto che si realizza quando si riesce a garantire: conoscenza, formazione, competenza, capacità di operare in sinergia, sensibilità, empatia ed esperienza. Quanto pesa, dunque, l’interesse al mantenimento del precariato, più di un diritto di un alunno diversamente abile ad usufruire di un percorso formativo di qualità con personale specializzato di ruolo?

Quale percorso educativo-didattico e formativo, si prospetterebbe se “si trasformasse l’organico e si ridistribuissero, secondo il principio delle pari opportunità, le risorse professionali concentrate al centro e al nord del territorio italiano”(Leonardo Alagna)? Quale inclusività per le nostre scuole italiane si potrebbe realizzare se “assumendo il personale precario dove vi è effettiva carenza di organico”(Leonardo Alagna) ad ogni classe con alunni diversamente abili si garantisse un docente specializzato per il sostegno? Per una scuola inclusiva e di qualità genitori e insegnanti, opponiamoci al comma 3 dell’art.14 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 – Suppl. Ordinario n. 23)” che cita testualmente “Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015 “.

Per una scuola dell’uguaglianza e delle pari opportunità, al sud Italia come al nord, si rivendichi il diritto degli alunni diversamente abili ad avere un insegnante specializzato di ruolo, affiancandolo nella lotta al rientro definitivo nella propria provincia, per distribuire in modo più equo le risorse e garantendo anche nel meridione maggiore professionalità, continuità, esperienza sul campo e pari opportunità. Non si appoggi l’attuazione del decreto 66/2017 che promuove la continuità didattica di personale precario anche senza titolo di specializzazione su posti di sostegno, a discrezione del dirigente scolastico e della famiglia senza alcun parametro meritocratico e con criteri del tutto soggettivi. Si favorisca invece, il rientro definitivo di tutti i docenti specializzati per il sostegno fuori sede e l’assunzione di personale specializzato presente nelle graduatorie sulla base del fabbisogno reale locale, per garantire ai nostri alunni formazione e anzianità di servizio e un intervento didattico-educativo specifico e inclusivo. Si attivino corsi di specializzazione di qualità e qualificanti, ma soprattutto si trasformino i posti in deroga di sostegno in organico di diritto.

Non siano più i genitori a dover pagare avvocati per vedersi riconosciuto il diritto dei propri figli ad usufruire di un fabbisogno orario di sostegno adeguato ai loro bisogni educativi speciali, ma lo Stato sia garante dei diritti dei bambini a un’istruzione di qualità e ad una scuola realmente inclusiva su tutto il territorio nazionale. Citando alcuni passi della sentenza della Corte Costituzionale n°80/10:“Non è legittimo lasciare alla discrezionalità politica dei bilanci la esigibilità o meno del diritto allo studio degli alunni con disabilità”. “Non può nemmeno essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.”

Luana Scalia docente immobilizzata ante 2014 specializzata per il sostegno