Differenze tra i tipi di passaggio
Grazie all’accordo di mobilità, si potranno selezionare alcune preferenze, come appunto la richiesta di passaggio di cattedra o di ruolo.
Passiamo ora ad analizzare entrambi i tipi di passaggio, con eventuali differenze:
- Passaggio di Cattedra: permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta, di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola. (Es. passaggio dalla A036 alla A037 scuola di II grado)
- Passaggio di Ruolo: permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di ordine diverso di scuola. (Es. passaggio dalla A043 scuola di I Grado, alla A050 scuola di II grado; oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa)
I docenti potranno richiedere il passaggio di ruolo solo dopo aver superato l’anno di prova;
una volta ottenuto, dovranno riaffrontare l’anno di prova e di formazione come se fossero neoassunti. (disposizione è contenuta nella legge 107, che dispone che chi ottiene il solo passaggio di cattedra, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica.
Per chi ottiene il passaggio di ruolo dovrà:
- effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica);
- effettuare la formazione con tutto ciò che essa comporta, come se fosse un neoassunto in ruolo. (Circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015).
Quando si ritorna in un ruolo precedente in cui si è già svolto l’anno di prova, non bisogna invece ripetere l’anno di prova e la formazione.
Molto importante ricordare che chiedere di passare da sostegno a materia non è passaggio, ma trasferimento.
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