Valutazione delle precedenze dei docenti su ambito
Ecco alcuni chiarimenti sull’ipotesi del CCNI concerne le precedenze sulla mobilità personale docente 2017/18.
Nell’art.13, comma 1, dell’ipotesi di CCNI, sono riportate per categoria ed in ordine di priorità le precedenze previste per la mobilità 2017/18, riportate di seguito:
- DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE;
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ;
- PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE;
- ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’;
- PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ;
- PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA;
- PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI;
- PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.
Si ricorda che tali precedenze hanno validità solo per quanto riguarda la mobilità territoriale, sia su scuola che su ambito, ma non per quella professionale.
Qualora ci fossero parità di precedenze, verrà preso in considerazione il punteggio; nel caso di parità di precedenze e punteggio verrà valutata la maggiore età anagrafica.
L’ipotesi di CCNI 2017/18, fa luce su una situazione poco chiara.
Nel comma 1 del citato articolo si specifica quanto segue
“I docenti che ottengono titolarità di ambito a seguito di precedenza, vengono collocati d’ufficio dal competente Ufficio scolastico secondo l’ordine di trasferimento sull’ambito nella prima scuola disponibile del comune in cui applica la precedenza o, in mancanza di disponibilità, in comuni vincitori prima della procedura di individuazione per competenze”.
Contrariamente a quanto previsto dalla legge 107, in cui l’unica precedenza citata riguarda solo i docenti con disabilità personale, la suddetta ipotesi evidenzia la validità di tutte le precedenze inserite nell’art. 13 sia per la mobilità territoriale su ambito, sia per l’assegnazione della scuola per incarico triennale.
Gli insegnanti saranno assegnati dall’ufficio scolastico provinciale alla scuola ubicata nel comune dove si ha diritto alla precedenza, aggirando la chiamata del dirigente scolastico.