Oggi audizione in Senato sul DDl 763, per l’abolizione della chiamata diretta e degli ambi territoriali, previsti dalla legge n. 107/2015.

Eliminazione chiamata diretta

Il disegno di legge abolisce gli articolo relativi alla chiamata diretta e agli accodi di rete  il: 18, 71, 79, 80, 81 e 82.

No alla titolarità di ambito

Viene sostituito il comma 66:

A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente
sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Salta dunque la parte relativa all’articolazione dei ruoli in ambiti territoriali.

Viene inoltre sostituito con il seguente il primo periodo del comma 68:

«A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all’interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell’istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino all’esaurimento delle assegnazioni stesse»

Titolarità su scuola

Dopo il comma 73 viene aggiunto il seguente comma:

73-bis Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità è assegnata d’ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall’anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.

Alla data del 31 agosto 2019, dunque, i docenti titolari di ambito assumeranno la titolarità in una delle scuole in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici.

I docenti in servizio in un ambito di diverso da quello di titolarità, invece, avranno assegnata la titolarità in una scuola del predetto ambito di titolarità. 

Docenti titolari su cattedra: no potenziamento

Viene inoltre aggiunto il seguente comma:

73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.;

Il personale assegnato dal DS su cattedra o su potenziamento, su cattedra alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, dunque, non potranno essere assegnati su posti di potenziamento, se non dietro richiesta degli stessi.

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NB: si tratta di un disegno di legge, il cui iter di approvazione è ancora lungo.