I SOPRANNUMERARI PRESENTANO DOMANDA DOPO LA SCADENZA DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ
Arrivano in redazione tante segnalazioni di docenti costretti a presentare prima del termine della scadenza di mobilità volontaria, le domande di soprannumerari.
A tal proposito si ricorda che al comma 2 dell’art3 dell’OM n.221/2017 è specificato che le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo del personale ATA o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all’ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo.
L’Ufficio territorialmente competente provvederà all’acquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.
Il comma 11 dell’art.3 dell’O.M.221/2017 sulla mobilità prevede anche che al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per: il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale; i docenti che concludono i corsi di sostegno.
Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a cinque giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse.