In caso di errori nella valutazione della domanda di mobilità, con conseguente disposizione di un movimento penalizzante per il docente, è possibile presentare ricorso e le regole da seguire vengono stabilite chiaramente nell’art.17 del CCNI sulla mobilità 2017/18.
Nel comma 2 del succitato articolo viene esplicitato quanto segue:
“ Sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono mettere in atto le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l’Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell’Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell’esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile”