Pubblicate una serie di domande frequenti dalla UIL Scuola sulle novità
Numerose le novità sul contratto CCNI, stipulato tra MIUR e Sindacati, sulla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA.
Alcune di queste novità, intervengono su quanto stabilito dalla legge 107/2015.
Ecco in seguito una serie di “Domande Frequenti” pubblicate dalla UIL Scuola:
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Quali docenti potranno partecipare alla mobilità?
Tutti docenti assunti a tempo indeterminato compresi i neoassunti entro 1/9/2016.
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In quante fasi si svolgerà?
In un’unica fase, per ciascun grado di istruzione;
essa potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.
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All’interno dell’unica fase è cambiato qualcosa in merito alle sequenze che regolano i movimenti?
Sì. All’interno dei movimenti provinciali non esiste più la fase comunale.
I movimenti avverranno esclusivamente, in un’unica fase sincronica, prima provinciali e poi interprovinciali.
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Dal momento che non esiste più la fase comunale dei trasferimenti, è stata mantenuta la precedenza nell’ottennio per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità per il docente che ha perso posto?
Sì.
Per tale tipologia di personale il modulo di domanda continuerà a prevedere l’indicazione della scuola o del comune dal quale si è stati trasferiti d’ufficio oppure, in assenza di posti richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle vincitori.
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Che aliquota è prevista per i trasferimenti interprovinciali?
I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità.
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Che aliquota è prevista per i passaggi di cattedra e di ruolo?
I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità.
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Esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale?
No.
Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2016, potranno richiedere anche/solo mobilità interprovinciale.
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Nel caso di richiesta contemporanea di movimento provinciale e interprovinciale quante domande si dovranno presentare? E quante preferenze si potranno esprimere?
Si potranno esprimere fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale.
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Quali tipologie di preferenze potranno essere espresse?
Nel limite delle 15 preferenze si potranno esprimere:
- massimo 5 scuole, sia del proprio ambito che di ambiti diversi, anche di altre province;
- preferenza di ambiti, provinciali e interprovinciali;
- codici sintetici province nel caso di mobilità interprovinciale.
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Come saranno espresse le preferenze di scuola?
Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.
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Ma le 5 scuole esprimibili le può indicare anche il titolare di ambito?
Si con l’unica eccezione per quella in cui si è attualmente in servizio
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Nell’esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni?
Sì. Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:
- i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
- le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
- le sezioni di scuola speciale;
- i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti.
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Con quali criteri verranno disposti i trasferimenti e i passaggi?
I movimenti verranno disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e del punteggio e validi per la specifica tipologia di movimento.
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A parità di precedenze e di punteggio chi otterrà il movimento richiesto?
La posizione in graduatoria sarà determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
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Chi parteciperà alla mobilità avrà titolarità su scuola o su ambito?
Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisirà la titolarità su scuola;
il docente soddisfatto nella preferenza di ambito o di provincia acquisirà la titolarità su ambito.
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In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio quante domande si dovranno presentare?
Si dovranno presentare distinte domande in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze.
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In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di cattedra quale movimento prevale?
Si indicherà l’ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. In caso contrario il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento.
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In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo, quale movimento prevale?
Il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.
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In caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, quale movimento prevarrà?
Prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.
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Cosa sarà previsto per la mobilità verso i nuovi Licei musicali?
Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso saranno riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili.
In caso di disparità, il posto residuo verrà comunque assegnato alla mobilità professionale.
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Come saranno assegnati i posti ai docenti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi?
I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
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Ci saranno novità rispetto le precedenze?
Sì.
- L’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile sarà prioritaria rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità del docente perdente posto in provincia.
- È stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
- Per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato specificato che nella precedenza saranno ricompresi anche i consiglieri di pari opportunità.
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Ci saranno delle differenze tra il titolare di scuola e il titolare di ambito ai fini dell’individuazione del perdente posto all’interno della stessa autonomia scolastica?
No.
Ai fini del l’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito.
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Ci saranno delle novità rispetto la tabella valutazione titoli?
- È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
- Per il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
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Ci saranno delle novità per il personale educativo?
Si.
- È aumentato da tre a nove il numero di province esprimibili nella domanda di mobilità. Tale personale potrà quindi esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.
- È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio pre-ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
- È inoltre specificato l’impegno dell’amministrazione ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione e la gestione delle domande.
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Ci saranno delle novità per il personale ATA?
Si.
- Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è stato equiparato a quello di ruolo.
- I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
- Per le precedenze e il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.