Pubblicate una serie di domande frequenti dalla UIL Scuola sulle novità

Numerose le novità sul contratto CCNI, stipulato tra MIUR e Sindacati, sulla Mobilità del Personale Docente, Educativo e ATA.

Alcune di queste novità, intervengono su quanto stabilito dalla legge 107/2015.

Ecco in seguito una serie di “Domande Frequenti” pubblicate dalla UIL Scuola:

 

  • Quali docenti potranno partecipare alla mobilità?

Tutti docenti assunti a tempo indeterminato compresi i neoassunti entro 1/9/2016.

 

  • In quante fasi si svolgerà?

In un’unica fase, per ciascun grado di istruzione;

essa potrà avvenire da scuola a scuola, da ambito a scuola e viceversa.

 

  • All’interno dell’unica fase è cambiato qualcosa in merito alle sequenze che regolano i movimenti?

Sì. All’interno dei movimenti provinciali non esiste più la fase comunale.

I movimenti avverranno esclusivamente, in un’unica fase sincronica, prima provinciali e poi interprovinciali.

 

  • Dal momento che non esiste più la fase comunale dei trasferimenti, è stata mantenuta la precedenza nell’ottennio per il rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità per il docente che ha perso posto?

Sì.

Per tale tipologia di personale il modulo di domanda continuerà a prevedere l’indicazione della scuola o del comune dal quale si è stati trasferiti d’ufficio oppure, in assenza di posti richiedibili, il comune più vicino secondo le tabelle vincitori.

 

  • Che aliquota è prevista per i trasferimenti interprovinciali?

I trasferimenti interprovinciali si effettueranno dopo quelli provinciali nel limite del 30% delle disponibilità.

 

  • Che aliquota è prevista per i passaggi di cattedra e di ruolo?

I passaggi di cattedra e di ruolo (provinciali e interprovinciali) si realizzeranno nel limite del 10% delle disponibilità.

 

  • Esistono vincoli per richiedere la mobilità interprovinciale?

No.

Tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, compresi i neoassunti al 1/9/2016, potranno richiedere anche/solo mobilità interprovinciale.

 

  • Nel caso di richiesta contemporanea di movimento provinciale e interprovinciale quante domande si dovranno presentare? E quante preferenze si potranno esprimere?

Si potranno esprimere fino a 15 preferenze che comprenderanno sia la mobilità provinciale che quella interprovinciale.

 

  • Quali tipologie di preferenze potranno essere espresse?

Nel limite delle 15 preferenze si potranno esprimere:

  • massimo 5 scuole, sia del proprio ambito che di ambiti diversi, anche di altre province;
  • preferenza di ambiti, provinciali e interprovinciali;
  • codici sintetici province nel caso di mobilità interprovinciale.

 

  • Come saranno espresse le preferenze di scuola?

Saranno espresse, per tutti gli ordini e gradi, attraverso il codice di istituzione scolastica autonoma.

 

  • Ma le 5 scuole esprimibili le può indicare anche il titolare di ambito?

Si con l’unica eccezione per quella in cui si è attualmente in servizio

 

  • Nell’esprimere le preferenze di scuola ci saranno delle eccezioni?

Sì. Continueranno ad essere utilizzati gli specifici codici sede di organico per:

  • i percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti;
  • le sezioni carcerarie ed ospedaliere;
  • le sezioni di scuola speciale;
  • i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’educazione degli adulti.

 

  • Con quali criteri verranno disposti i trasferimenti e i passaggi?

I movimenti verranno disposti secondo l’ordine determinato per ciascuna preferenza sulla base delle precedenze e del punteggio e validi per la specifica tipologia di movimento.

 

  • A parità di precedenze e di punteggio chi otterrà il movimento richiesto?

La posizione in graduatoria sarà determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

 

  • Chi parteciperà alla mobilità avrà titolarità su scuola o su ambito?

Il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisirà la titolarità su scuola;

il docente soddisfatto nella preferenza di ambito o di provincia acquisirà la titolarità su ambito.

 

  • In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio quante domande si dovranno presentare?

Si dovranno presentare distinte domande in ognuna delle quali sarà possibile esprimere fino a 15 preferenze.

 

  • In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di cattedra quale movimento prevale?

Si indicherà l’ordine di priorità con cui si intende che siano trattate le domande. In caso contrario il passaggio di cattedra prevarrà sul trasferimento.

 

  • In caso di richiesta di trasferimento e di passaggio di ruolo, quale movimento prevale?

Il passaggio di ruolo prevarrà sul trasferimento.

 

  • In caso di richiesta di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, quale movimento prevarrà?

Prevarrà il passaggio di ruolo che annullerà i movimenti eventualmente già disposti.

 

  • Cosa sarà previsto per la mobilità verso i nuovi Licei musicali?

Per la mobilità professionale verso i posti delle nuove classi di concorso saranno riservati il 50% di tutti i posti interi vacanti e disponibili.

In caso di disparità, il posto residuo verrà comunque assegnato alla mobilità professionale.

 

  • Come saranno assegnati i posti ai docenti nelle scuole che hanno sedi situate in comuni diversi?

I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.

 

  • Ci saranno novità rispetto le precedenze?

Sì.

  • L’assistenza al figlio, al coniuge e al genitore disabile sarà prioritaria rispetto alla precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità del docente perdente posto in provincia.
  • È stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.
  • Per il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali è stato specificato che nella precedenza saranno ricompresi anche i consiglieri di pari opportunità.

 

  • Ci saranno delle differenze tra il titolare di scuola e il titolare di ambito ai fini dell’individuazione del perdente posto all’interno della stessa autonomia scolastica?

No.

Ai fini del l’individuazione del docente soprannumerario, per ogni ordine di scuola e tipologia di posto, si formulerà una graduatoria unica, senza distinzione tra titolari di scuola e titolari di ambito.

 

  • Ci saranno delle novità rispetto la tabella valutazione titoli?

  • È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
  • Per il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.

 

  • Ci saranno delle novità per il personale educativo?

Si.

  • È aumentato da tre a nove il numero di province esprimibili nella domanda di mobilità. Tale personale potrà quindi esprimere preferenze per non più di nove province oltre a quella di titolarità.
  • È stato equiparato, ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio pre-ruolo e altro ruolo a quello di ruolo.
  • È inoltre specificato l’impegno dell’amministrazione ad adottare per il prossimo anno la procedura On-line per la presentazione e la gestione delle domande.

 

  • Ci saranno delle novità per il personale ATA?

Si.

  • Ai soli fini della mobilità a domanda, il servizio di pre-ruolo e quello di altro ruolo, prestato nella rispettiva fascia di appartenenza, è stato equiparato a quello di ruolo.
  • I posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico saranno assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto salvaguardando eventuali precedenze.
  • Per le precedenze e il punteggio “esigenze di famiglia” è stato specificato che ai sensi della legge 76/2016 per coniuge si intende anche la parte dell’unione civile.