Come prevede il comma 131 della legge 107/15, a decorrere dal 1° settembre 2016 si introduce il limite di 36 mesi per le supplenze, ma precisiamo che lo stesso comma afferma su posto vacante e disponibile. Quindi solo ad alcune supplenze il personale docente che ha raggiunto già i 36 mesi di servizio non può ricoprire, quelle appunto su posto vacante e disponibile.

Sono quelle supplenze conferite, sia da GaE che da Graduatorie di Istituto fino al 31 agosto (sia per orario intero che spezzone, contando la durata del contratto non il numero di ore di insegnamento a settimana), posti sui quali non c’è un titolare entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico.

La difficoltà giace sulle supplenze erroneamente attribuite (sia dall’Ufficio Scolastico che dai Dirigenti Scolastici) al 30 giugno, cioè fino al termine delle attività didattiche, nonostante si tratti di posti vacanti e disponibili. Indi spetta al docente vigilare la supplenza, se su quel posto c’è un titolare (deve esserci) e individuare la tipologia di posto che sta occupando.

Dunque solo superato il tetto dei 36 mesi di supplenza su posto vacante e disponibile – anche non continuativi –  il docente non potrà avere più incarichi su questa tipologia di supplenza.