Se l’aggiornamento é obbligatorio, in quanto l’obbligo contrattuale del docente si sostanzia esclusivamente in attività d’ insegnamento settimanale pet 25, 22+2 ,18 ore nonché in 40+40 ore annuali di attività funzionali d’ insegnamento, tale aggiornamento obbligatorio ( ex legge 107/2015) nonché quello previsto per la sicurezza non possono che rientrate nell’obbligo di servizio contrattuale quindi, non potendo ovviamente rientrate in quelle di insegnamento, esse rientrano nelle ore funzionali di insegnamento.

In caso di sformamento delle 40+40 ore deve essere previsto nel FIS un particolare stanziamento per retribuire i docenti pari a 17.50 euro all’ora lordo dipendente.

Sic stantibus tebus o se preferite rebus sic stantibus, il Tribunale di Modena per quanto riguarda l’aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza rientrante nelle attività funzionali già si è espresso in questo senso con la sentenza 4/10/2017 n.277) e per quanto riguarfa il compenso accessorio in caso di sforamento si è altresì espresso il Tribunale di Verona con Sentenza n.46 dell’11.4.2011.

Ricapitolando:

1) L’aggiornamento deliberato dal collegio nell’ambito del piano approvato dalla scuola ivi compreso quello sulla sicurezza é obbligatorio.

2) In quanto tale non essendo stato previsto dal CCNL 2018 di recente firmato un obbligo orario aggiuntivo per l’aggiornamento obbligatorio, esso ricade tout court nelle attività funzionali di insegnamento.

3) Se si sfora tale monte ore sarà previsto il recupero.

Scheda di Libero Tassella.