Ci si chiede spesso se le ore destinate ai corsi di formazione sulla sicurezza si devono svolgere obbligatoriamente durante l’orario di servizio.

Iniziamo col dire che il D. Lgs. n. 81/2008 (tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ha introdotto una novità, cioè la partecipazione obbligatoria da parte dei lavoratori alla formazione sulla Sicurezza organizzata dal datore di lavoro.

Il decreto afferma che il lavoratore ha l’obbligo di “partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e quest’ultimo è tenuto ad adempiere agli obblighi di formazione, di informazione e di addestramento”.

Il Dirigente Scolastico, che fa da datore di lavoro all’interno della scuola,se non dovesse rispettare tale decreto, è punito “con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro” (art. 55, c. 4, lett. e).

La formazione si deve svolgere durante l’orario di servizio

Questa formazione, ai sensi dell’art. 37 comma 12 dello stesso decreto del 2018, deve tenersi durante l’orario di lavoro e non deve comportare oneri a carico dei lavoratori.

Quindi il personale della scuola non può rifiutarsi di partecipare ai Corsi di Formazione sulla Sicurezza organizzati dal preside in orario di servizio, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Nel caso in cui l’attività di formazione,  causa esigenze organizzative, dovesse essere spostata al di fuori dell’orario di servizio, il personale ATA ha diritto al recupero.

La formazione sulla sicurezza rientra nelle 40 ore di attività funzionali

Per quanto riguarda gli insegnanti, queste ore, rientrano tra le attività funzionali all’insegnamento previsto dall’art. 29 del CCNL 29.11.2007

Quindi nel caso in cui la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro dovesse essere svolta fuori dell’orario di servizio, il personale ATA è tenuto a recuperare,  invece per quanto riguarda  i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all’insegnamento di cui all’art. 29 del Contratto (Piano annuale delle attività)

E’ importante che il Dirigente Scolastico, se il corso di formazione dovesse tenersi al di fuori dell’orario di insegnamento, preveda che le ore dedicate a questa attività siano riservate alle attività individuali o collegiali, per le quali è previsto un monte orario in aggiunta a quello strettamente dedicato al’ insegnamento .

Le ore aggiuntive si devono pagare

Altra questione importante è che se le ore riservate alla formazione sulla sicurezza non sono state già inserite anticipatamente nel Piano Annuale delle Attività elaborato dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Collegio dei Docenti, tutte le ore in cui i docenti sono impegnati in queste attività di formazione devono considerarsi come ore di lavoro aggiuntive a quelle previste dal contratto e, quindi, devono essere retribuite.

Lo ha ribadito,  la sentenza del tribunale di Verona del 20/01/2011, che ha accolto il ricorso dei docenti che chiedevano il riconoscimento delle attività di formazione sulla sicurezza fuori dell’orario scolastico: “Poiché non vi è una previsione contrattuale e normativa che disciplini espressamente la modalità di retribuzione delle ore in esame, appare condivisibile il criterio secondo il quale può essere assunto come parametro l’importo del compenso orario tabellare previsto dal CCNL per le ore aggiuntive non di insegnamento”.