“Testo del decreto di riforma e percorso per insegnare nella Scuola Secondaria”

La riforma del sistema di formazione e reclutamento dei docenti della scuola secondaria di I e II grado, ha rivoluzionato le modalità di accesso al ruolo docente, cancellando le vecchie abilitazioni e prevedendo l’immissione in ruolo non subito dopo il concorso, ma al termine del percorso FIT. (Percorso che permette di conseguire l’abilitazione all’insegnamento per Laureati per le varie classi di concorso)

Ricordiamo, che per diventare insegnanti nella scuola secondaria, il nuovo sistema prevede:

  • Laurea
  • Concorso
  • Percorso FIT

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, seguiranno il medesimo percorso dei docenti di posto comune, ma con differenze

  • Svolgimento di una Prova scritta aggiuntiva nell’ambito concorsuale;
  • Non conseguire il Diploma di Specializzazione per l’insegnamento secondario, ma il Diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione scolastica, nel primo anno del percorso FIT;
  • Svolgere apposite attività formative nell’ambito del percorso FIT;
  • Svolgere supplenze, nel II e III anno del percorso FIT, supplenze su posti di sostegno.

I suddetti docenti, svolgeranno nell’ambito del concorso 3 prove Scritte e 1 orale:

le prime due prove e la prova orale, sono uguali a quelle che svolgeranno i candidati concorrenti per posti comuni.

La prova aggiuntiva per gli aspiranti a posti di sostegno, è invece mirata a valutare le specifiche competenze in materia di pedagogia e didattica speciale e di inclusione:

“E’ sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha come obiettivo la valutazione del grado di conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale,sulla didattica per l’inclusione scolastica e sulle relative metodologie”.

Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno.

Tale prova aggiuntiva, ha una rilevanza maggiore nell’ambito dell’attuazione del punteggio, sulla base del quale i vincitori di concorso saranno graduati, come evince dall’Art. 7 comma 2:

“In ciascuna sede concorsuale e per posti di sostegno di cui all’articolo 3, comma 4 lettera C), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all’art. 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all’Art. 6, commi 2 – 3 – 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste”.

Il punteggio, sulla base del quale gli aspiranti docenti di sostegno saranno graduati, deriverà dalle prove sostenute e dai titoli.

Le prime due prove scritte e l’orale influiranno nell’attribuzione del punteggio per il 30%, mentre la prova aggiuntiva che potremmo definire di indirizzo, per il 70%

 

 

Testo riforma reclutamento