“I giorni di sospensione, dovuti a decisione del Sindaco, non vanno recuperati”

Qualora l’attività didattica venisse sospesa da ordinanze del Sindaco per ripristinare le condizioni di sicurezza o igieniche della struttura, le giornate di scuola perdute non avranno l’obbligo di recupero.

L’obbligo formale di recupero, qualora si tratti di causa forza maggiore, non sussiste;

così come non sussisterebbe in caso di chiusura della scuola per calamità naturali o elezioni. (Entrambi eventi non controllabili dalla Istituzione Scolastica)

Secondo il Ministero, la durata minima delle lezioni in un anno scolastico, fissata dall’articolo 74 del DLGS. N. 297 del 1994 è pari a 200 giorni di lezioni.

Il Sindaco è giudicato come autorità legittima, che può dettare limitazioni dei giorni di attività scolastica, sopratutto legate all’emanazione di una ordinanza che tuteli la sicurezza e la salute dei docenti e alunni.