“le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono le attività funzionali all’insegnamento, ma solo se programmate”

Ad uno specifico quesito, la UIL scuola nazionale risponde:

“Escluso il mese di ferie, i docenti sono a disposizione della scuola per svolgere i compiti stabiliti dal CCNL, che distingue chiaramente tre tipi di attività:

1. le attività obbligatorie di insegnamento;
2. le attività obbligatorie funzionali all’insegnamento;
3. le attività aggiuntive facoltative.

I tre tipi di impegni non vanno né confusi né compensati tra di loro.

Poiché le attività di insegnamento (25, o 22+2 o 18 ore) si svolgono esclusivamente in presenza degli alunni, ne consegue che nei periodi di interruzione delle attività didattiche i docenti possono essere impegnati solo:
A) Nelle attività collegiali obbligatorie definite nell’art. 29, che consistono in:

  • consigli di classe, per un impegno complessivo annuo non superiore, di norma, alle 40 ore annue;
  • scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione;
  • riunioni del Collegio dei docenti, attività di programmazione, verifica e informazione alle famiglie, fino a un massimo di 40 ore annue, con l’avvertenza che le ore eccedenti vanno retribuite con il fondo di istituto.

B) Nelle attività aggiuntive (da svolgere su base volontaria) previste nel POF o deliberate dal Collegio dei docenti, che danno diritto al compenso orario o forfettario o in attività di aggiornamento, anche queste da svolgere su base volontaria, essendo un diritto del dipendente”

Pertanto, Le uniche prestazioni che possono essere richieste nel periodo di sospensione delle lezioni sono dunque le attività funzionali all’insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d’anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.

Ne consegue che i docenti, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

  • Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
  • A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
  • Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
  • Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.