LA PUBBLICAZIONE NON DOVEVA ESSERE OGGI?

Ad oggi, però, il Miur non ha integrato o meglio modificato quanto previsto nella nota di trasmissione del DM n. 374/2017 relativo all’aggiornamento delle predette graduatorie, da qui l’errore degli aspiranti che attendono la pubblicazione.

Ricordiamo che nella nota succitata la pubblicazione delle graduatorie di istituto provvisorie era prevista a partire dal 26 luglio e delle graduatorie definitive, all’esito dei reclami, dal 6 agosto 2017. Tale tempistica, tuttavia, non può essere rispettata, considerato che la presentazione del modello B era prevista telematicamente sino alla giornata di ieri e che lo stesso può essere presentato anche in modalità cartacea, qualora gli aspiranti non siano riusciti ad inviarlo tramite istanze online.

In attesa di una comunicazione ufficiale del Miur ricordiamo la tempistica relativa ai reclami e le modalità di pubblicazione delle summenzionate graduatorie.

Le graduatorie vanno pubblicate contestualmente in ciascuna provincia e sarà il competente ufficio scolastico provinciale a fissare un termine unico di pubblicazione, previa verifica  del completamento delle operazioni.

Le graduatorie saranno visibili nell’albo online di ogni scuola. Su istanze online, invece, sarà  possibile visualizzare la singola posizione nella lista delle scuole scelte. Per verificare la posizione su istanze online, si dovrà accedere all’area riservata, quindi cliccare su altri servizi e poi su graduatorie di istituto.

Avverso le graduatorie provvisorie è possibile presentare reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione.  La scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, trascorsi i quali la graduatoria diviene definitiva.

La graduatoria diviene, inoltre, definitiva a seguito della decisione sul reclamo, che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo.

Avverso le graduatorie definitive è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art.63 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.