LA NUOVA FAQ MIUR

Le organizzazioni sindacali si sono immediatamente attivate affinché la dichiarazione del titolo d’accesso, dichiarato precedentemente, non fosse motivo di esclusione, come proposto al Miur nell’incontro avvenuto il 3 luglio u.s. L’Amministrazione aveva risposto alla richiesta delle OO.SS. dicendo di volerci riflettere.

44 D. Ho presentato domanda per le graduatorie di istituto ed ho ridichiarato il titolo di accesso già prodotto in occasione dell’aggiornamento del 2014. Sarò escluso?

R. L’art. 4, comma 10 del D. M. n. 374/17 dispone che “E’ fatto esplicito divieto, a pena di esclusione dalla procedura, di riprodurre dichiarazioni relative a titoli e servizi già dichiarati per la medesima fascia in occasione della procedura relativa ai precedenti trienni scolastici 2011/14 e 2014/17, nonché ai bienni 2009/2010 e 2010/2011 che siano già stati sottoposti a giudizio di valutazione da parte della scuola che ha gestito la relativa domanda”. Tuttavia, ove sia stato solamente ridichiarato il titolo di accesso in analogia al precedente aggiornamento e l’istituzione scolastica verifichi che esso è coincidente con quello già dichiarato nel precedente triennio può considerarlo errore scusabile ed accogliere la domanda dell’interessato.

Il Miur, dunque, ha “sposato” la linea dei sindacati, per cui i docenti, presenti nelle graduatorie dei precedenti trienni e bienni, che hanno nuovamente presentato il titolo d’accesso non dovranno essere esclusi dalla procedura.