L’inserimento in GaE e nella 1° fascia delle graduatorie di istituto, anche se con riserva, vincola a determinate condizioni.

Coloro i quali sono inseriti anche se con riserva nelle GaE e nella 1° fascia delle Graduatorie di Istituto non possono modificare la provincia di inserimento.

Questo perché al momento le GaE non si aggiornano e di conseguenza anche la 1° fascia di istituto, che alle GaE è direttamente collegata.

Infatti il decreto n. 374 del 1° giugno 2017 offre la possibilità di iscriversi anche in 2° fascia (paracadute in caso di esito negativo del tuo ricorso), per assicurare comunque la possibilità di supplenze, ma l’iscrizione può avvenire esclusivamente nella provincia in cui si è già iscritti.

Tale provincia rimarrà invariata per tutta la durata dell’aggiornamento, ossia il triennio 2017/20.

L’art. 4 comma 5 del decreto afferma “Gli aspiranti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e nelle correlate graduatorie di istituto di I fascia, ai fini del conferimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, possono presentare domanda di inserimento in II o III fascia compilando i relativi Modelli A/1, A/2, A/2 bis, e B mantenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia di istituto, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza con i vincoli di cui all’articolo 5, comma 5, lettera d).”

L’art. 5 comma 5 lettera d “din ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di II e III fascia delle graduatorie di istituto, che risultino inseriti anche in I fascia, non potranno sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell’inserimento in II e/o III fascia, ma potranno aggiornare i punteggi nella II e III fascia. Tali aspiranti dovranno confermare con il modello B, per la II e/o III fascia le stesse sedi già indicate nel precedente triennio anche per la I fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Regolamento. I soggetti già collocati nelle graduatorie di I fascia delle graduatorie di istituto e che chiedono l’iscrizione in II e/o III fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all’atto del precedente aggiornamento, possono sostituire, nella stessa provincia di iscrizione della I fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in II e/o III fascia, mentre non è consentito cambiare sedi di I fascia qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti.”

Inoltre facciamo notare che diverso è il discorso per coloro che sono inseriti in GaE ma non in 1° fascia, in quanto in questo caso non sono vincolati ad una provincia che per le graduatorie di istituto non hanno ancora scelto.