Giungono numerose richieste di chiarimento da parte dei docenti relativamente agli obblighi di permanenza a scuola al termine delle attività didattiche per impegni non previsti dal Piano annuale delle attività.

Gli artt. 28 e 29 del CCNL Scuola vigente definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali all’insegnamento.

Quando le lezioni sono terminate o l’attività didattica è sospesa, l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28 CCNL Scuola) non è più dovuta, per l’ovvia constatazione che mancano gli allievi a cui insegnare. Tale prescrizione è normata  nel diritto italiano dall‘art. 1256 comma 1 del Codice Civile secondo il quale “l’obbligazione  si  estingue   quando,   per   una causa non   imputabile   al debitore, la prestazione diventa impossibile”. L’art. 1256 del Cod. Civ. libera, pertanto, il docente da un’obbligazione (l’attività di insegnamento) divenuta oggettivamente impossibile.

Le attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL Scuola, comma 3) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.

Più precisamente l’art. 29 del CCNL disciplina le sole attività obbligatorie per i docenti nei periodi di interruzione o sospensione delle attività didattiche che sono:

  1. la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, (max 40 ore annue);
  2. la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione che vengono programmate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (max 40 ore annue).

I docenti con un numero di classi superiore a sei, o divisi su più scuole, non possono superare l’impegno orario deliberato che, per tutti, è pari a un massimo di 40 ore annue.

I due tipi di impegni non possono essere sommati poiché si tratta di attività infungibili e, pertanto, non intercambiabili.

A queste attività si aggiungono quelle obbligatorie relative  agli scrutini ed esami .

Nel contratto non vi è obbligo alcuno a carico dei docenti quando le lezioni sono terminate salvo quanto deliberato dal Collegio dei docenti nel Piano annuale delle attività adottato all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente ed eventualmente aggiornato in corso d’anno sulla base di nuove esigenze organizzative e didattiche.

Pertanto i docenti al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto  previsto  nel Piano delle attività, non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio) alla presenza a scuola per il riordino della biblioteca o altre attività “estranee” all’insegnamento nonché ad adempiere a qualsiasi attività “creativa” definita autonomamente dal dirigente scolastico.

Nessuna prestazione può essere richiesta ai docenti quale la sistemazione delle aule, la solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, i traslochi di suppellettili etc., adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio. La stessa giurisprudenza è unanime nell’escludere ogni obbligo di presenza a scuola per impegni non deliberati. In particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 173/1987 decreta: “…Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Più recentemente una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004 ed una successiva sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli (R.G. 5344/2006), dispongono che, durante la sospensione dell’attività didattica, possano essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 28 CCNL, nel mese di settembre ed eventualmente integrato con delibere successive e, comunque, nel rispetto delle monte ore annuo massimo (40 + 40 ore) previsto dall’art. 29 del vigente CCNL. Non c’è, quindi, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per  altre  attività  non  programmate  e  la  pretesa  di  taluni  dirigenti  scolastici   di obbligare   i   docenti   alla   presenza   a   scuola,   facendo   riferimento   all’orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, artt. 28 e 29).

Inoltre la Nota ministeriale n. 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:  “… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per  l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico.. .

Questo non esclude la possibilità di programmare le attività aggiuntive nel periodo suddetto, fermo restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano annuale delle attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto. Quanto all’obbligo di firma durante i periodi di interruzione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, è il caso di ribadire che lo stesso non sussiste in alcun modo.

SAM-Gilda degli insegnanti

Avv. Rina de Lorenzo