Emendamenti per prolungare le graduatorie fino al prossimo concorso

Gli emendamenti sono stati segnalati dall’Ispettore Bruschi.

L’emendamento 4.76, prolunga i termini di durata delle graduatorie concorsuali, sino all’assunzione dei docenti dichiarati “Vincitori”:

esso prolunga le graduatorie di merito, nel caso in cui i posti “Vacanti e Disponibili”, da destinarli alle GM in quanto risultino, di anno in anno, “Superiori” a quanto suo tempo quantificato.

In sostanza, si riconosce il vincitore, ufficializzandolo su carta scritta.

Nello specifico, ciò è un principio dell’ordinamento giuridico Europeo: il “Legittimo Affidamento“.

Si prenda atto, inoltre, che per la mobilità, nella collocazione dei posti messi a bando (grazie anche ai passaggi di ruolo e di cattedra), viene data la possibilità di integrare in graduatoria, gli Idonei, anche oltre la quota fissata.

L’emendamento RUTA ottiene, un esito simile, attraverso il prolungamento della validità delle GM, sino al concorso successivo.

Sostanzialmente, si ripristina l’originale edizione del Testo Unico.

L’emendamento GIRO, stoppa e aggiusta tecnicamente la “Volontà del Legislatore“;

mentre il RUTA, riporta indietro prima della legge 107.

Tutte e due gli emendamenti, hanno il merito di individuare un problema concreto, e dare soluzioni per risolverlo.

GIRO (4.76)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente 5-bis:

“I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all’esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell’articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico).

Ai fini di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell’abuso di contratti a termine e nelle more dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 181, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all’articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all’articolo 400, comma 01 del Testo Unico”.

RUTA 4.19

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  • 4-bis: sono prorogati fino all’indizione del concorso docenti successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016.
  • 4-ter: all’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole ”La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento”