Nella giornata di ieri, come riferito, è approdato in VII Commissione Cultura della Camera il DDL sull’introduzione della disciplina Scienze motorie alla scuola primaria.
La Commissione ha iniziato l’esame del DDL , rinviato poi ad altra seduta.
Illustriamo in questa scheda i contenuti principali del disegno di legge.
Ruolo docente educazione motoria alla primaria
L’introduzione del ruolo del docente di educazione motoria nella scuola primaria è previsto a partito dall’anno scolastico 2018/19.
L’insegnante di educazione motoria assume lo stesso stato giuridico ed economico di quello degli altri docenti della scuola primaria, per cui stesso stipendio ed orario settimanale (22 ore settimanali).
Concorso
Per accedere al suddetto ruolo è necessario superare un concorso, cui possono accedere i laureati in scienze delle attività motorie e sportive “specializzati” e coloro i quali sono in possesso di diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica.
Ore settimanali per classe
Il disegno di legge prevede che si destinino all’insegnamento del’educazione motoria 2 ore settimanali.
Disabili ed educazione motoria
In presenza di alunni disabili, l’insegnante di educazione motoria è supportato dal docente di sostegno.
Problematiche tecnico-giuridiche e di coordinamento normativo
Nel corso dell’esame, il relatore ha evidenziato che vi sono delle questioni questioni tecnico-giuridiche e di coordinamento normativo che dovranno essere affrontate e risolte nel corso della discussione.
Bisogna, ad esempio, chiarire i requisiti d’accesso al concorso: è necessaria comunque, oltre ai succitati titoli, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria?
Un’altra questione riguarda il fatto se l’insegnamento dell’educazione motoria potrà essere impartito soltanto dai docenti appartenenti al ruolo, che verrà istituito, oppure anche da altri insegnanti, secondo quanto previsto dalla legge 107/2015. Quest’ultima, infatti, prevede che possono essere utilizzati, oltre ai docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all’insegnamento per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria), fermo restando che a questi deve essere assicurata una specifica formazione.
Altra questione da chiarire riguarda l’orario settimanale, il disegno di legge ne prevede 22, mentre l’orario dei docenti della primaria è di 22 ore più 2 di programmazione.