“Calcolo punteggio per la continuità, differenza tra Mobilità a domanda e d’Ufficio”

La Continuità Didattica per docenti di ruolo, è attribuita partendo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo, fino alla assegnazione della sede definitiva.

Il periodo di sevizio pre-ruolo, coperto da decorrenza giuridica retroattiva dalla nomina, e quello di decorrenza economica prestato su sede provvisoria, sono esclusi dal conteggio.

Forniamo ora alcuni esempi

Es. 1

Entrata in ruolo nel 2008/2009 (sede provvisoria), ottenuto sede definitiva nel 2009/2010;

rimasto nello stesso istituto senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento. (Provinciale o Inter-Provinciale)

La continuità didattica sarà:

  • 2009/2010 (Sede definitiva): A.S. 2010/2011 – 2015/2016;
  • L’anno in corso, non verrà calcolato.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 16 Punti: 5×2= 10+3×2=16.

Punteggio non attribuito anche nel trasferimento a domanda.

NOTA

  • Negli istituti con Corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico;
  • Il servizio, deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto;
  • Per l’attribuzione del punteggio, concorreranno la titolarità nel tipo di posto, o (per istituti di I e II grado e artistica) nella classe di concorso di attuale appartenenza e, la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.
  • Per i docenti titolari di posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l’istruzione e la formazione dell’età adulta;
  • Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali, la continuità è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo di organico di titolarità.

Calcolo continuità per il docente che richiede il trasferimento o passaggio di cattedra e di ruolo

Nella mobilità a domanda, la continuità si riconosce per un servizio effettivo di almeno 3 anni, prestato nella attuale scuola di titolarità o incarico triennale, attribuendo:

  • 2 Punti per ciascun anno, fino al 5° anno;
  • 3 Punti per ogni anno successivo al 5°,  senza soluzione di continuità.

Considerando che l’anno in corso non viene calcolato, per avere il punteggio minimo (6 Punti), il suddetto anno deve essere il prestato nella stessa scuola.

Es.2

Titolarità definitiva il 2013/2014; conteggio dal 2014/2015 al 2015/2016.

Il 2016/2017 non viene contato.

Calcolo continuità ai fini della Graduatoria Interna di Istituto

Nella graduatoria interna di istituto, la continuità si riconosce per ogni anno (a prescindere dal vincolo triennale, valido solo per trasferimenti a domanda) di servizio prestato nella attuale scuola di titolarità o di incarico triennale, attribuendo:

  • 2 Punti per ciascun anno fino al 5°;
  • 3 Punti per ogni anno successivo al 5°, senza soluzione di continuità.

Anche in questo caso, l’anno scolastico in corso non viene valutato al momento della presentazione di domanda.

Pertanto, un docente titolare nella scuola dal 2015/2016, avrà 2 punti di continuità.

Lo stesso docente, presentando domanda volontaria di trasferimento, non avrà invece alcun punteggio di continuità.

Casi di Interruzione della Continuità

  • La durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, sia minore di 180 giorni;
  • Periodi trascorsi dal personale docente in ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca, borse di studio ai sensi dell’art. 2, legge 13/08/1984, n. 476, assegni di ricerca, ricercatore a TD;
  • Trasferimento da sostegno a posto comune o viceversa (Anche stessa scuola);
  • Il punteggio non spetta nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale, salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario richiedendo il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • Per scuola Primaria e Infanzia, il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo, interromperà la continuità di servizio.

Casi in cui NON avviene l’Interruzione della Continuità

  • I docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedra, dove si attua la sperimentazione a norma dell’art. 278 del D. L.vo n. 297/94;
  • Docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità;
  • Docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori dal plesso di titolarità;
  • Docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali; (art. 5 del D. L. 06/08/1988, n. 323 convertito con modifiche nella legge 06/10/1988, n. 426)
  • Docenti utilizzati a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 1 del D. L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità; (comprese le utilizzazioni nei Licei musicali)
  • Docenti esonerati da servizio, previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P. I. e del Consiglio Superiore della P. I.;
  • La mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

L’anzianità nella stessa scuola, va attribuita anche nei casi di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità, riconoscendola a tutti gli effetti dalle norme vigenti, come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

Attribuzione punteggio nel caso di assenze per i seguenti motivi

  • Malattie: gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D. L.vo n. 151/01;
  • Servizio militare di leva o per sostitutivo servizio civile;
  • Mandato politico ed amministrativo;
  • Casi di utilizzazioni, esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, esoneri sindacali, aspettative sindacali non retribuite;
  • Incarico della presidenza di scuole secondarie;
  • Esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici;
  • Esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • Collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23/12/1988, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità, ai sensi del D. L. 28/08/2000, n. 240, convertito con modifiche nella legge 27/10/2000, n. 306;
  • Servizio prestato nelle scuole militari, nonché per il servizio prestato nei progetti previsti dall’art. 1, comma 65, legge 107/15.
  • Per la Scuola Primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico funzionale nello stesso circolo, non interrompe la continuità di servizio.
  • Non costituisce soluzione di continuità, l’introduzione dell’organico unico dell’autonomia, con l’attribuzione automatica della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto.

Calcolo Continuità Comunale

Viene attribuito 1 Punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità.

Tale punteggio, sarà assegnato solo nella graduatoria interna di istituto.

Il punteggio della Continuità, in riferimento al servizio prestato nella scuola di attuale titolarità oppure incarico triennale, non sarà cumulato, per lo stesso anno scolastico. (Con eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune ove è situata la scuola di attuale titolarità)

A tal proposito, il docente dovrà dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la stessa in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.

Es. 3

Docente in servizio presso la scuola “Vivaldi” di Catanzaro negli A.S. 2014/2015 e 2015/2016.

Lo stesso, ha svolto dall’anno 2011/2012 al 2013/2014 servizio ininterrotto nella scuola “Casalinuovo” sempre a Catanzaro.

Tale docente, riceverà:

  • 4 Punti di continuità nella scuola 2014/2015;
  • 3 Punti di continuità nel comune 2011/2014.