Il Consiglio ha deciso di bloccare i fondi per le Paritarie, motivando che la scuola è una attività non commerciale
Con la sentenza del 28 gennaio 2017, il Consiglio di Stato, ha ricevuto autorità giuridiche nelle Scuole Paritarie, ai fini dell’accettabilità del finanziamento statale .
In pratica, non è sufficiente escludere la natura economica dell’attività:
il piano sarebbe di non distribuire gli esuberi di gestione tra i soci, ma reinvestirli nell’attività didattica. (Come accade negli enti No-Profit)
La sola condizione che esclude il carattere commerciale dall’attività didattica, è quella di gratuità del servizio offerto.
Se tale condizione non esiste, i finanziamenti sono da considerare Statali e si incorre nel divieto e regime di illiceità. (Sancito dall’Articolo 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Sottinteso quindi, che il pagamento di una retta, da parte degli alunni, è indice di attività con modalità commerciali.
Le attività didattiche, si considerano modalità non commerciali se, sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di quota d’importo simbolico.
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Ricordiamo, che a scopo MOBILITA‘, verrà valutato il servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie.
Riprendiamo qualche passo dell’intesa che recita:
“Ai soli fini della Mobilità, le tabelle di valutazione del punteggio sono riviste, considerando anche il servizio Statale Pre-Ruolo e/o in ruolo diverso”
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Tra le molte novità di questo nuovo anno, non bisogna dimenticare le tanto attese Graduatorie ATA:
il MIUR ha convocato i Sindacati in sede, per discutere circa l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali;
in seguito saranno analizzate e discusse le Graduatorie d’Istituto, per il triennio 2017/2020 e per il Personale ATA delle aree A e B.
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