“Caso di Ingiustizia per Congedo Parentale”

– La D. S. può obbligarmi a recuperare le ore di assenza ai colloqui con i genitori, perché ero in congedo parentale? –

Questa domanda nasce da un caso particolare, dove un docente di un liceo chiede alla propria dirigente scolastica di fruire di un congedo parentale retribuito al 100% per il figlio di anni 6;

la dirigente scolastica accetta con la richiesta dell’impegno a recuperare, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno, le ore dei colloqui con i genitori, preventivamente disposte sul piano annuale delle attività.

In riferimento alla domanda, possiamo dare una risposta

Risulta necessario sottolineare che, ai sensi dell’Art. 32 del D. Lgs. N.151/2001, modificato dall’Art. 7 del D. Lgs.  N.80/2015, al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a mesi 6, spetta:

“per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, il diritto di astenersi dal lavoro”.

Il lavoratore padre è tenuto, al preavviso al datore di lavoro secondo le modalità ed i criteri definiti dai contratti collettivi, con un termine di preavviso non inferiore a giorni 5, indicando con precisione l’inizio e la fine del periodo di congedo.

Il termine di preavviso, è pari a giorni 2 nel caso di congedo parentale su base oraria.

Nel contratto collettivo nazionale della Scuola, all’Art.12 sui Congedi Parentali comma 4 è specificato, che per i primi 30 giorni di congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, le ferie non saranno ridotte;

saranno valutati anche ai fini dell’anzianità di servizio, e saranno retribuiti per intero con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e indennità ore prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

In conclusione

Il congedo parentale è solo un diritto contrattuale e di legge, ma anche un congedo che non prevede alcuna forma di recupero delle ore lavorative.

Per cui, se il docente dovesse assentarsi in coincidenza di attività collegiali o di incontri scuola famiglia, così come non recupererà ore di servizio curricolari, non sarà obbligatorio recuperare le ore pomeridiane degli incontri scuole famiglia.

Inoltre, al fine di ottemperare al Comma 4, Art.29 del CCNL Scuola 2006/2009 il docente, in modo di assicurare un rapporto efficace con famiglie e studenti, si renderà disponibile, nelle sue ore libere della mattina, al ricevimento degli stessi, ma respingerà la richiesta illegittima della D. S. che ignora la norma.