“Superamento di un pubblico concorso e corso biennale di specializzazione; calcolo dei punteggi per la Mobilità”

Per il superamento del Concorso Pubblico per accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, a ruoli di livello pari oppure superiore a quello di appartenenza, vengono attribuiti Punti 12.

L’interessato presenterà una dichiarazione personale, con espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto.

Potrà essere valutato solo un pubblico concorso, indipendentemente del superamento dello stesso, con successiva immissione in ruolo o meno.

Saranno Valutati

  • Concorsi Ordinari che hanno determinato l’immissione in ruolo;
  • Concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado, esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati;
  • I concorsi ordinari a posti di personale educativo, sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola Primaria;
  • I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico, sono da considerare di livello superiore rispetto si concorsi a posti di insegnamento.

Il punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso, appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.

Non Saranno Valutati

  • Concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento;
  • La partecipazione a concorsi ordinari, ai soli fini del conseguimento dell’abilitazione;
  • Corsi SSIS e TFA;
  • Concorsi ordinari a posti della scuola dell’infanzia non saranno valutabili nell’ambito della Scuola Primaria;
  • Concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado, non sono valutabili nell’ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica.

Per ogni diploma di specializzazione conseguito, saranno attribuiti Punti 5

Il punteggio sarà attribuito al personale in possesso di Laurea;

è valutabile solo un diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

L’interessato dovrà presentare una dichiarazione personale con l’espressa e precisa indicazione degli estremi del diploma.

Sarà valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso:

il punteggio verrà attribuito al personale in possesso di laurea.

Saranno Valutati

  • Corsi previsti dagli statuti delle università, ovvero attivati con provvedimento rettorale presso scuole di specializzazione, di cui al D. P. R. 162/82, Art. 4, comma 1, Legge N. 341/90;
  • Corsi previsti dalla Legge N. 341/90, Art. 8, realizzati dalle università attraverso i propri consorzi, anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università, avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con la facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni;
  • Corsi previsti dal decreto 3-11-1999 N. 509;
  • Diplomi di perfezionamento Post-Laurea, qualora siano stati conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione. (Durata minima Biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni compreso di esame finale)

Non Saranno Valutati

  • Titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni disabili, di cui al D. P. R. 970/75, rilasciato anche con eventuale riferimento alla legge 341/90, commi 4 – 6 – 8;
  • Titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria SSIS e TFA.