“Malcontento tra insegnanti per il Badge Elettronico”
Con sentenza del 09/08/2017, il Tribunale di Firenze ha affrontato una serie di argomenti, sentenziando anche in merito alla controversa questione dell’utilizzo del Badge a scuola ed attestazione di servizio.
La docente in questione, lamentava l’immotivata sorveglianza degli orari di entrata/uscita e l’illegittimità all’introduzione della rilevazione dell’orario con il Badge elettronico.
Il Tribunale ha dichiarato
“Quanto ai dipendenti pubblici, l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro, deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo e alla presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione, è valida solo se prevista da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio”. (Cass. Sez. L. Sent. N. 11025/2006)
Secondo la previsione del contratto di lavoro del comparto scuola del 29/11/2017, solo per il personale ATA era previsto l’obbligo:
“Adempiere alle Formalità previste per la rilevazione delle Presenze”. (Art. 92, Comma 3, Lettera G).
Detta previsione autorizzava l’amministrazione ad introdurre sistemi di verifica del tempo lavorato, mediante l’uso di apparecchiature elettroniche come il Cd. Badge.
Una simile disposizione non era prevista per il personale docente, ma passabile di introduzione mediante accordo contrattuale.
Il sistema di rilevazione della presenza in servizio previsto per il personale docente, era la firma sul registro di classe, in corrispondenza del giorno e dell’ora del proprio turno di servizio;
il docente aveva l’obbligo di trovarsi in aula 5 min. prima dell’inizio della lezione. (Art. 29, Comma 5 del CCNL/2007)
Pertanto ai fini della attestazione del servizio, erano valide unicamente la firma sul registro di classe e le dichiarazioni di presenza che ella stessa formava.