gli aspiranti che hanno presentato domanda, accedendo a Istanze on line, trovano caricato nella pagina personale, il proprio punteggio.
Naturalmente non tutti ancora, dato che – come già detto – le scuole sono al lavoro.
Va precisato che tale schermata non costituisce la pubblicazione ufficiale delle graduatorie provvisorie. Pertanto chi dovesse accorgersi di un errore di valutazione può contattare la scuola e chiedere spiegazioni, ma questa non è ancora la fase del reclamo.
Il reclamo infatti va presentato solo quando le graduatorie saranno pubblicate ufficialmente sul sito della scuola in forma provvisoria.
In caso di errori allora è possibile presentare reclamo entro 10 giorni.
In caso di esclusione, nullità o avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento (ovvero la scuola che ha ricevuto la domanda).
Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l’autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell’ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
Invece, per eventuali contestazioni relative all’atto contrattuale di assunzione, oppure avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i reclami vanno indirizzati al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

Tutti gli aspiranti che invece, abbiano presentato ricorso giurisdizionale ed in possesso di provvedimento non definitivo sono iscritti con riserva nella graduatoria.
Si ricorda che l’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.