Miur e sindacati, il 28 giugno u.s., hanno siglato l’intesa sul CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2018/19.
Le novità
Il Contratto, rispetto a quello dello scorso anno, presenta delle novità relativamente alle assegnazioni provvisorie. Ecco quali:
- eliminato il requisito della convivenza per poter richiedere il ricongiungimento al genitore;
- eliminato l’obbligo di dover esprimere tutte le scuole del comune di ricongiungimento prima di poter esprimere scuole di altri comuni;
- reintrodotta la possibilità di ricongiungersi ai parenti e agli affini purché conviventi;
- rese più chiare alcune modalità che riguardano la valutazione dell’ordine delle preferenze e il trattamento dei docenti titolari su posto di sostegno che richiedono l’assegnazione interprovinciale
- introdotta la possibilità di chiedere assegnazione su sostegno senza titolo
Motivi per cui chiedere l’assegnazione provvisoria
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
- ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
Scheda Tecnica
Pubblichiamo una scheda Uil, in cui sono sintetizzati i punti principali del CCNI relativamente alle assegnazioni provvisorie:
- condizioni per chiedere l’assegnazione;
- assegnazione provinciale;
- assegnazione interprovinciale;
- eliminazione blocco triennale;
- numero province e scuole esprimibili;
- precedenze;
- assegnazione provvisorie su posto di sostegno: con e senza titolo;
- ordine di valutazione delle domande;
- assegnazione su spezzoni e part-time;
- casi in cui non si può chiedere assegnazione provvisoria;
- ordine delle preferenze.