“Serie di limiti imposti dal contratto per l’assegnazione provvisoria dei docenti per l’A.S. 2017/2018”

Il contratto per l’Assegnazione Provvisoria dei docenti per l’A.S. 2017/18, riporta una novità per chi ha ottenuto il trasferimento interprovinciale nella provincia di ricongiungimento.

L’Assegnazione Provvisoria non è richiedibile:

  • Nel comune di titolarità;
  • Assegnazioni provvisorie nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’inizio dell’A.S. 2017/18;
  • Assegnazione provvisoria per più provincie;
  • Assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti, che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’A.S. 2017/18.

Nell’Art. 7 del Contratto, sono elencati i motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria:

  1. Ricongiungimento ai Figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  2. Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o convivente, purché la convivenza risulti certificata;
  3. Esigenze di salute abbastanza gravi da parte del richiedente comprovate da certificazione sanitaria idonea;
  4. Ricongiungimento al genitore convivente, qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1 – 2.

Quindi, non sono consentite le assegnazioni provvisorie per chi ha ottenuto il trasferimento nella provincia di ricongiungimento, tranne per chi ha ottenuto il trasferimento con precedenza di cui all’Art. 13, ma non ha ottenuto il comune di assistenza, o nei casi previsti dall’Art. 13.