“Solo chi supera l’anno di prova, richiederà l’assegnazione provvisoria”
Le parole della Ministra Fedeli sull’assegnazione provvisoria, hanno suscitato molte perplessità tra i docenti.
Chiaro il ritorno alla normalità per l’A. S. 2017/2018, dopo la deroga emanata nel 2016/2017, che ha consentito ai neo-immessi in ruolo di presentare domanda.
Verrà dunque rispettato il vincolo che non permetterà la presentazione della domanda prima di 3 anni dall’immissione in ruolo. (A meno che, non si faccia parte delle categorie escluse dal vincolo)
Tuttavia, pur parlando di ritorno alla normalità, la ministra ha aggiunto:
“Circa l’assegnazione provvisoria, dopo quella straordinaria voluta dalla legge per l’anno 2016/2017, si torna nell’anno scolastico 2017/2018 alle regole di sempre, per cui sarà riservata ai docenti che ne abbiano particolare necessità per la propria situazione personale e familiare, ma che abbiano comunque superato il periodo di prova”.
In realtà la normativa, prevede il requisito di superamento del periodo di prova, esclusivamente per chi richiede l’assegnazione provvisoria per altre classi di concorso, in aggiunta alla propria.
Attendiamo comunque gli esiti della contrattazione.
Riportiamo ora, quelli che sono attualmente i requisiti per richiedere l’assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale.
L’assegnazione provvisoria per provincia, diversa da quella di titolarità, potrà essere richiesta da
- Non vedenti o sottoposti ad emodialisi;
- Portatori di handicap o aventi bisogno di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie;
- Portatori di handicap in situazione di gravità ed aventi necessità di assistenza;
- Coniugi o genitori di soggetti disabili in situazioni di gravità;
- Figli unici di persona disabile in situazione di gravità;
- Docenti unici parenti o affini, entro il II grado, oppure entro il III grado qualora il coniuge o i genitori della persona da assistere abbiano compiuto 65 anni, o che non vi siano o che siano anch’essi afflitti da patologie invalidanti;
- Lavoratrici madri o lavoratori padri, con prole di età non superiore ai 6 anni;
- Lavoratrici madri o lavoratori padri, con prole che abbia 3 anni e non più di 12: superano il blocco dei 3 anni, ma in questo caso non viene riconosciuta alcuna precedenza;
- Docenti di coniuge militare o categoria equiparata, trasferito d’ufficio;
- Docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle Amministrazioni degli enti pubblici.
Tutti i casi sopra menzionati, superano il blocco dei 3 anni per l’assegnazione ad altra provincia.