“Chiarimento del contratto di mobilità per articolo”
Il presente articolo sarà utile al docente in attesa di presentare domanda di Mobilità.
Analizzeremo passo passo l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale.
Articolo 3 – Mobilità Territoriale
- La Mobilità per l’A.S. 2017/2018, si svolge per scuole e/o per ambiti territoriali;
- Nel corso del movimento, il posto per il quale i docenti hanno ricevuto l’incarico triennale, viene considerato indisponibile, analogamente ai titolari su scuola sino a quando il docente non otterrà, a domanda, una diversa titolarità di scuola o di ambito attraverso la mobilità;
- In attesa del coordinamento normativo, previsto dall’Art. 1 comma 180 della Legge 107/15 e in applicazione dell’Art. 1 comma 1, per l’anno scolastico 2017/2018, il vincolo cui all’art. 399, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, N. 297 non viene applicato;
- I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsti, per ciascun grado di istruzione, nell’apposita O.M.;
- Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta delle competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, può disporre il trasferimento o l’assegnazione provvisoria del personale interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al presente contratto;
- Salvo quanto previsto per i percorsi di II livello del sistema di istruzione degli adulti e per le sezioni carcerarie ed ospedaliere o per le sezioni di scuola speciale, nonché per i movimenti tra le sedi di organico dei centri per l’eduzione degli adulti, le preferenze di scuola vengono espresse attraverso il codice di istruzione scolastica autonoma;
- In applicazione dell’Art. 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: “Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2017/2018, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un’autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi per aspetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di Istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell’anno scolastico 01/09/2017. Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo Art. 13”;
- Il personale titolare nei comuni che hanno modificato nell’ultimo triennio la propria collocazione provinciale, parteciperanno a domanda alla mobilità per la provincia di precedente titolarità, o a quella per la provincia di nuova titolarità. Nel primo caso, i docenti parteciperanno alla fase dei movimenti nella provincia di precedente titolarità, in posizione paritaria con i docenti titolari nella stessa provincia. Pertanto, prima delle operazioni di mobilità, essi otterranno la modifica della provincia di titolarità a causa dell’ufficio scolastico competente;
- Il personale docente, titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di dimensionamento o soppressione o contrazione di organico, individuato soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente contratto, ha titolo a partecipare a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse operazioni non ottenga il trasferimento nelle preferenze richieste, ovvero non possa essere reintegrato nella scuola di titolarità resasi disponibile nel corso e per effetto delle medesime operazione, è soggetto al trasferimento d’ufficio al fine di ottenere una nuova titolarità. Le modalità di individuazione del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.