“Chiarimento del contratto di mobilità per articolo”

Il presente articolo sarà il primo di tanti, utile al docente in attesa di presentare domanda di Mobilità.

Analizzeremo passo passo l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale.

Inizieremo a trattare gli articoli del TITOLO I: Personale Docente

ARTICOLO 2 – Destinatari

  • Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai paesaggi contenute nel presente titolo si applicano ai tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’ART. 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al dine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze per scuole e/o ambiti della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio nella provincia con punti 0. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva su ambito sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari perdenti posto in provincia, prima delle operazioni della mobilitò professionale all’interno della provincia e della mobilità territoriale tra le provincie diverse. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima titolarità dispone su ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà tra ambiti, a partire dalla prima preferenza valida espressa. I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di I grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette. In caso di mancata presentazione della domanda, i predetti docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio e si considera come partenza il primo ambito della provincia di titolarità.
  • I docenti immessi in ruolo, ai sensi dell’Art. 1, comma 98, Lettere b) e c) della legge 107/12, che non hanno ottenuto nel corso della mobilità 2016/17 un ambito territoriale di titolarità, partecipano alle operazioni tra provincie diverse. Se al termine di tutte le operazioni non hanno ottenuto una scuola o un ambito di titolarità vengono movimentati d’ufficio, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra provincie allegata all’OM 241/16 a partire dalla prima preferenza espressa. In caso di non presentazione della domanda il docente viene trasferito con punti 0 a partire dalla provincia di immissione in ruolo. Per ciascuna provincia, in mancanza di posti comuni, detti docenti partecipano d’ufficio anche sui posti di istruzione per l’età adulta.