COSA PREVEDE L’EMENDAMENTO APPROVATO
In occasione dell’aggiornamento previsto per l’anno scolastico 2019\2020, l’inserimento nella terza fascia per posto comune sulla scuola secondaria sarà riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b oppure comma 2, lettera b), del D.lgs 59/2017.
Ora, poiché i commi 1 e 2 dell’articolo 5 prescrivono il possesso dei 24 CFU\CFA ne deriva che i nuovi inserimenti saranno consentiti a condizione che si sia in possesso di tali CFU, requisito invece non prescritto per coloro già precedentemente iscritti.

GRADUATORIE PROVINCIALI
Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, vengono istituite delle graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso. Tali graduatorie saranno utilizzate per la copertura delle supplenze annuali.
Per le supplenze brevi invece, i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali, continueranno a scegliere 20 istituzioni scolastiche nella provincia in cui hanno presentato domanda di inserimento. 

GRADUATORIA PROVINCIALE PER POSTI DI SOSTEGNO
Sarà istituita una specifica graduatoria provinciale finalizzata all’attribuzione degli incarichi su sostegno, per i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.

  • Articolo 1-bis.
    (Disposizioni urgenti in materia di supplenze)
  • 1. Al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 4, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e in subordine si utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis»;
    b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la copertura delle supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso.»;
    c) all’articolo 4, comma 5, le parole «da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «avente natura non regolamentare».

    2. Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all’attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.
    3. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), individuano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
    4. L’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «In occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».