Sentenze a favore dei docenti sul comparto AFAM
Il G.D.L. ha ribadito, che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di Maturità Magistrale conseguiti entro l’A.S. 2001/2002, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, Abilitati all’Insegnamento
Ecco i passaggi più significativi:
“Essendo stato equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello, appare irragionevole la scelta Ministeriale di ritenere valido, quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”.
Continua poi:
“Al riguardo, va osservato il seguente decreto:
in particolare il D.M. N.249/10, prevedendo come requisito essenziale per l’insegnamento dell’educazione musicale nelle scuole secondarie di primo grado, oltre al possesso della laurea magistrale, anche l’avvenuto svolgimento di un TFA, ovvero un PAS”.
Tutto ciò, risulta in contrasto con la disposizione della legge la quale, ha equiparato il diploma del vecchio ordinamento AFAM, a quello accademico di secondo livello, senza richiedere lo svolgimento di ulteriori percorsi abilitanti da parte del diplomato.
Ne deriva che i ricorrenti, in possesso del titolo accademico di II livello, abbiano diritto all’insegnamento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, in quanto titolari del titolo equipollente all’abilitazione per l’insegnamento.
Ricordiamo, che in ambito scolastico, il segretario Unicobas ha preso le difese degli Insegnanti Tecnico-Pratici.
Il segretario Unicobas Scuola Lombardia, Paolo Latella ha dichiarato:
“La figura dell’insegnante tecnico pratico, viene scambiato per assistente tecnico, ma invece è da considerarsi come docente”.
Aggiunge poi:
“Il profilo di ITP opera in sinergia, e mai in subordine né gerarchico né funzionale, col docente teorico condividendo, insieme, strumenti , criteri ed obiettivi didattici”.
In fine, si ricorda che:
Il Partito Democratico ha presentato due decreti per bloccare le tre sentenze esecutive del TAR del Lazio:
esso obbligava il MIUR a ripristinare le ore cancellate delle materie di indirizzo nei laboratori negli istituti tecnici e professionali.