Nei pareri espressi sul decreto integrativo al D. Lgs. 165/01 chiesta la stabilizzazione dei docenti con tre anni di servizio con priorità per coloro che sono inseriti nelle graduatorie nazionali.

Nei giorni precedenti le commissioni parlamentari di camera e senato hanno hanno espresso parere positivo sullo schema del Dlgs proposto dalla Ministra Madia di modifica del testo Unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001).

Nell’art. 20 sono previste alcune procedure per la stabilizzazione del personale precario della PA per il triennio 2018-2020.

Tali procedure riguarderebbe:

  • personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
  1. sia in servizio con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
  2. sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali;
  3. abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni
  • personale non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, possegga tutti i seguenti requisiti:
  1. sia in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
  2. abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione che bandisce il concorso almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Nello schema è previsto (al comma 9 secondo periodo) che fino all’adozione del regolamento sul reclutamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni sopra richiamate non si applicherebbero alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

In particolare le Commissioni propongono che:

  • le disposizioni previste dall’articolo 20 si applichino anche all’AFAM fino all’adozione del regolamento sul reclutamento previsto dalla Legge 508/99;
  • nelle procedure di stabilizzazione sia data precedenza al “personale inserito in graduatorie nazionali”
  • i tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, siano maturati al 31 dicembre 2017
  • le assunzioni possano riguardare anche il personale con tre anni di servizio, negli ultimi otto anni, ancorché non in servizio, garantendo in ogni caso la priorità dell’assunzione a tempo indeterminato del personale attualmente in servizio.