Docenti di seconda fascia e abilitazione precari.

Martedì 28 febbraio, alle ore 11, in Aula si svolge la discussione di mozioni sui docenti di seconda fascia e sull’abilitazione degli insegnanti precari.

Ordine_del_Giorno_Martedì_28_febbraio_2017

Due terzi di insegnanti abilitati della seconda fascia di istituto non saranno stabilizzati con il nuovo concorso e, oltre a essere loro preclusa l’assunzione a tempo indeterminato, verrà loro presto negata anche la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato, pur avendo maturato diversi anni di esperienza, che a questo punto rischia di andare dispersa; le graduatorie ad esaurimento (GAE) degli insegnanti precari, stando al Consiglio di Stato, sono liste a titolo concorsuale e questo dovrebbe valere anche per le graduatorie di istituto (GI) alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Stato, sez. VI, ribadito anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014; quando le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie “ad esaurimento”, si sarebbe dovuto prevedere quantomeno la possibilità per i docenti delle GI di iscriversi a concorsi con cadenza almeno triennale e con un numero di posti a bando in grado di garantire un’adeguata immissione in ruolo di abilitati, mentre è stato bandito un solo concorso a cattedra per un numero di posti esiguo, tanto che nemmeno il piano straordinario di assunzioni è stato sufficiente a diminuire le supplenze nella scuola italiana; il nuovo concorso, com’è noto, non coprirà l’intero fabbisogno e agli insegnanti abilitati presenti in seconda fascia di istituto continua a essere negata la possibilità di assunzione per scorrimento di graduatoria, poiché potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, mentre continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro, cosa peraltro praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio, impegna il Governo a definire azioni precise atte a garantire un futuro, in troppi casi attualmente negato, ai docenti abilitati della seconda fascia di istituto.

Allo scadere della graduatoria, nel 2017, la terza fascia di istituto degli insegnanti precari sarà aggiornata per chi ne fa parte e chiusa a nuovi ingressi e, in assenza di misure transitorie (la possibilità di abilitarsi), gli iscritti saranno tenuti in un limbo lavorativo, per poi essere “spazzati via” dal limite dei 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, previsto dalla legge n. 107 del 2015 (“Buona scuola”), anche se svolgono un servizio identico per mansioni e responsabilità a quello dei colleghi di ruolo; per questi insegnanti servirebbe quindi un nuovo percorso abilitante speciale (PAS), in quanto tale percorso, a differenza del tirocinio formativo attivo (TFA), non prevede numero chiuso e comprende tutte le classi di concorso (anche gli insegnanti tecnico-pratici), non trattandosi di una sanatoria, bensì di un atto che, stando alla direttiva 2005/36/CE, spetterebbe di diritto a coloro che hanno maturato 3 anni di servizio in 10 anni (180 giorni per 3 anni); gli interessati hanno approntato i ricorsi per la richiesta di un nuovo PAS, da avviare con decreto d’urgenza per chi ha maturato 180 giorni di servizio per 3 anni (e addirittura c’è chi lo chiede per 180 giorni per 2 anni) o, in alternativa, per l’ingresso della terza fascia con servizio nel terzo ciclo TFA in soprannumero; le abilitazioni all’estero hanno più che dimezzato il prezzo, in quanto con 5.000 euro (alloggio compreso) è possibile abilitarsi in 6 mesi, ottenendo un punteggio superiore al PAS e senza dover effettuare riconoscimenti in Italia; senza contare che, ancora più temibile per l’amministrazione, visti i risvolti economici, potrebbe rivelarsi la citazione per danni, impegna il Governo ad adottare, con urgenza, un decreto che proroghi i termini del provvedimento sui percorsi abilitanti speciali (PAS) per gli insegnanti con adeguati livelli di esperienza, dal momento che il limite non è perentorio e che lo stesso TFA, descritto come transitorio, di fatto è consolidato, non essendo ancora attuato il decreto ministeriale n. 249 del 2010 che prevede le magistrali abilitanti.

La legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI); la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell’anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell’avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all’espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro; il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l’effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati; ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi  annuali rimasti comunque vacanti per l’anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria; la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze; considerato che: non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo, considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale ante 2002 e parte dei laureati in Scienze della formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le competenze acquisite in questi anni; gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi, hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola.